COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti delle Società : • A.C.D. Atletico Porcellengo • A.P. Valdosport

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti delle Società : • A.C.D. Atletico Porcellengo • A.P. Valdosport Con atto dell’11/1/2006 il Presidente del C.R. Veneto deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare le seguenti Società : • A.C.D. Atletico Porcellengo (Campionato di Promozione) • A.P. Valdosport (Campionato di Promozione) per non aver iscritto una formazione Juniores al Campionato 2005/2006, reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva, che configurano infrazioni alle predette disposizioni e riportate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 1 dell’1/7/2005 punto A/8 sub 1 comma a). La Commissione Disciplinare convocati i legali rappresentanti delle Società deferite : - di essi si presentava personalmente quello della Società A.C.D. Atletico Porcellengo, che ha addotto giustificazioni; - faceva invece pervenire memoria difensiva scritta l’A.P. Valdosport. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti oggetto del deferimento di cui trattasi, sono pacificamente acquisiti al giudizio – del resto le stesse Società che hanno ritenuto di produrre difese non ne hanno contestato la sussistenza, ma hanno fornito giustificazioni di vario tipo alla mancata iscrizione - e che la violazione ha carattere formale. Ai fini della sanzione applicabile occorre tuttavia rilevare che : - la Società A.P. Valdosport ha commesso la stessa infrazione anche nella decorsa stagione 2004/2005; - la Società A.C.D. Atletico Porcellengo ha commesso la stessa infrazione nelle precedenti stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005. Occorre inoltre aggiungere, sempre agli stessi fini, che dal C.U. n. 1 del 1°/7/2004 punto 2 lettera A/8, comma 1.a), emerge la sanzione prevista per le Società di Promozione. In questo quadro di riferimento va quindi concretamente graduata l’entità della sanzione a seconda dell’accertata gravità e recidività del comportamento tenuto da ciascuna Società deferita P.Q.M. La Commissione Disciplinare, accertata la responsabilità delle Società deferite per la violazione loro ascritta delibera di adottare le conseguenti sanzioni pecuniarie, come segue : a) ammenda di € 2.500,00.- a carico della Società A.P. Valdosport; b) ammenda di € 3.500,00.- a carico della Società Atletico Porcellengo.
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