COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : • della Società U.S. Agordina • dell’Allenatore Marco Lorenzi – U.S. Agordina

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : • della Società U.S. Agordina • dell’Allenatore Marco Lorenzi – U.S. Agordina Il Procuratore Federale della F.I.G.C., con atto del 10/1/2006, pervenuto il 16/1/2006, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare : • il Sig. Marco Lorenzi – Allenatore U.S. Agordina (non iscritto nei ruoli del SettoreTecnico FIGC) per violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S. per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi di persone ed organismi operanti nell’ambito federale mediante dichiarazioni rese al quotidiano “Il Gazzettino” di Belluno; • la Società U.S. Agordina per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Il deferimento delle parti sopra indicate é derivato dai fatti illustrati nella lettera del Procuratore Federale del 10/1/2006 che qui di seguito si riporta : << Il Procuratore Federale letti gli atti relativi alle dichiarazioni rese sull’edizione del 24/5/2005 del quotidiano “Il Gazzettino” di Belluno, dal Sig. Marco Lorenzi, allenatore della Società U.S. Agordina, dopo la gara Agordina – S.Vittore del 23/5/2005 valevole per il Campionato di 3^ Categoria; rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini (relazione n. 063 IN 05/06), che il Sig. Lorenzi ha volontariamente e consapevolmente rilasciato tale affermazioni agli organi di stampa; rilevato che, nel corso delle medesime dichiarazioni, il Sig. Lorenzi ha espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale, con particolare riferimento all’operato degli arbitri delle ultime gare di campionato, come si evince dall’allegato sopra citato articolo di stampa al quale si fa espresso riferimento, riportando peraltro qui di seguito, a titolo esemplificativo, i passi più significativi : - “io sono stufo ogni volta di fare polemiche sugli arbitri, ma domenica abbiamo vinto con il nostro cuore contro 12 persone. L’arbitro ha fischiato tutto, ovviamente contro”. - “Nelle ultime tre partite ci sono stati arbitraggi solo ed esclusivamente pro-Stella Azzurra, forse grazie ai centomila articoli pubblicati sui giornali”. - “Gli arbitraggi che abbiamo subito nelle ultime tre partite hanno rischiato di rovinare tutto”. ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S. per aver reso dichiarazioni lesive di persone ed organismi operanti nell’ambito federale, ascrivibili al Sig. Marco Lorenzi, allenatore della Società U.S. Agordina, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., alla Società U.S. Agordina.>> Al dibattimento odierno intervengono : - il Sig. Marco Lorenzi – Allenatore dell’U.S. Agordina - il Sig. Conedera Paolo - rappresentante dell’U.S. Agordina - il Dott. Salvatore Sciuto – Rappresentante della Procura Federale – il quale ha chiesto l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : *una giornata a carico dell’allenatore Marco Lorenzi *ammenda di € 100,00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentite le parti deferite : • il Sig. Conedera Paolo, in rappresentanza dell’U.S. Agordina, • il Sig. Lorenzi Marco – Allenatore U.S. Agordina, il quale pur confermando il rilascio delle dichiarazioni di cui trattasi, ha evidenziato di averle rese pochi minuti dopo il termine di una gara decisiva e quindi in forte stato emotivo; ritenuto, alla luce del contenuto degli atti raccolti dall’Ufficio Indagine, con particolare riferimento all’articolo apparso sul “Il Gazzettino” di Belluno del 24/5/2005 ed il verbale di audizione del Sig. Marco Lorenzi del 5/11/2005, che debba ritenersi dimostrato come l’allenatore dell’U.S. Agordina abbia consapevolmente rilasciato una intervista al suddetto giornale l’intervista da questo riportata; considerato, quindi, che risulta acclarata l’ascrivibilità al Sig. Lorenzi delle dichiarazioni lesive di più soggetti facenti parte della F.I.G.C., nonché la di lui conoscenza della circostanza che siffatte sue esternazioni sarebbero state pubblicate sul predetto quotidiano; appurato, pertanto, che gli addebiti sollevati dalla Procura risultano fondati, anche sotto il profilo della responsabilità oggettiva della società per l’operato del proprio allenatore, prevista dall’art. 2, IV comma, C.G.S.; rilevato che, in ordine alle sanzioni da comminare ai prevenuti, occorra tener debito conto: 1) dell’indubbia gravità delle dichiarazioni, le quali, essendo state rivolte anche a più arbitri, si appalesano offensive dell’intera loro categoria; 2) della lesione arrecata alla reputazione della Stella Azzurra Calcio – Facen, la quale, anche per le circostanze di tempo in cui è intervenuta l’intervista – Stagione Regolare appena terminata e Playoff in procinto di disputarsi - è stata malamente coinvolta nel discorso altamente polemico estrinsecato dall’allenatore Signor Lorenzi; valutato, peraltro, che rappresentino delle attenuanti la limitata esperienza del Lorenzi nel ruolo di allenatore, la circostanza che il giornalista abbia rubricato il suo pezzo con un’espressione che il Signor Lorenzi non ha proferito, provenendo da un calciatore dell’Agordina, come consta dal testo dello stesso articolo, nonché le precisazioni rese dal prevenuto all’Ufficio Indagini ed a questa Commissione nell’odierna udienza, il cui tenore consiste nell’imputare al particolare stato d’animo le affermazioni espresse, peraltro telefonicamente e di non aver giammai avuto intenzione di gettare discredito sulla compagine avversaria, né sulla classe arbitrale; atteso che stante quanto sopra, pare piuttosto sfumata la responsabilità della Società U.S. Agordina; stimato, pertanto, che sanzione commisurata al caso di specie si configuri quella dell’inibizione fino al 14 Marzo 2006 a carico del Signor Lorenzi e dell’ammenda di € 55,00 a carico della Società U.S. Agordina P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera - di infliggere la sanzione della inibizione sino al 14/3/2006 a carico del Sig. Lorenzi Marco (Allenatore – U.S. Agordina); - di infliggere la sanzione della ammenda di € 55,00 a carico della Società U.S. Agordina.
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