COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. RECLAMO A.S. ALTIVOLESE Avverso regolarità gara Altivolese – Caerano del 2/9/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categ.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.2. RECLAMO A.S. ALTIVOLESE
Avverso regolarità gara Altivolese – Caerano del 2/9/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categ.
L’A.S. Altivolese ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione
del giocatore Fantinato Alessandro della Società Caerano, perché squalificato.
la Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il giocatore Fantinato Alessandro (Caerano) è stato squalificato per
una giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di Trofeo Regione
Veneto della stagione 2006/2007, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.15 (pag. 170) del 13/9/2006 del C.R.
Veneto;
appare evidente che la sanzione disciplinare pendente a carico del calciatore Fantinato Alessandro doveva essere
scontata in occasione del primo incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione sportiva 2007/2008, cui ha preso
parte la Società Caerano;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Fantinato Alessandro alla partita
oggetto del reclamo;
constatato infine, che l’A.C. Caerano non ha presentato controdeduzione alcuna
17/172
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Altivolese;
• di porre a carico dell’A.C. Caerano il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede l’applicazione della
sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Altivolese - Caerano 3 – 0;
• di infliggere a carico dell’A.C. Caerano la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un
giocatore squalificato;
• di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S, il calciatore Fantinato Matteo (Caerano) per
una ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo non è stata versata..
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