COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. RECLAMO A.S. PETRARCA CALCIO Avverso regolarità gara Petrarca – Pertichese del 2/9/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categ.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. RECLAMO A.S. PETRARCA CALCIO Avverso regolarità gara Petrarca - Pertichese del 2/9/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categ. L’A.S. Petrarca Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Carraro Fabio della Società Pertichese, perché squalificato. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il giocatore Carraro Fabio (Pertichese) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di Trofeo Regione Veneto della stagione 2006/2007, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.15 (pag. 170) del 13/9/2006 del C.R. Veneto; appare evidente che la sanzione disciplinare pendente, a carico del calciatore Carraro Fabio doveva essere scontata in occasione del primo incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione sportiva 2007/2008, cui partecipa la Società Pertichese; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Fantinato Alessandro alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’U.S. Pertichese non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Petrarca Calcio; • di porre a carico dell’U.S. Pertichese il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Petrarca - Pertichese 3 – 0; • di infliggere a carico dell’U.S. Pertichese la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S, il calciatore Carraro Fabio (Pertichese) per una ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo non è stata versata.
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