COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. RECLAMO A.S.D. VISMA ARREDO VEDELAGHESE Avverso regolarità gara Visma Arredo Vedelaghese – Salvarosa del 2/9/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. RECLAMO A.S.D. VISMA ARREDO VEDELAGHESE
Avverso regolarità gara Visma Arredo Vedelaghese - Salvarosa del 2/9/2007 – Trofeo Regione Veneto –
Società 2^ Categoria
L’A.S.D. Visma Arredo Vedelaghese ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando
l’irregolare partecipazione del giocatore Sibillin Davide della Società Salvarosa, perché squalificato.
la Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il giocatore Sibillin Davide (Salvarosa) è stato squalificato per una
giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito alla partecipazione di incontri di
Trofeo Regione Veneto della stagione 2006/2007 a favore della Soc. Altivolese, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff.
n.15 (pag. 170) del 13/9/2006 del C.R. Veneto;
appare evidente che la sanzione disciplinare pendente, a carico del calciatore Sibillin Davide doveva essere scontata in
occasione del primo incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione sportiva 2007/2008, cui partecipa la Società
Salvarosa;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Sibillin Davide alla partita oggetto del
reclamo;
constatato infine, che il G.S. Salvarosa non ha presentato controdeduzione alcuna
17/173
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Visma Arredo Vedelaghese;
• di porre a carico del G.S. Salvarosa il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede l’applicazione della
sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Visma Arredo Vedelaghese
– Salvarosa 3 – 0;
• di infliggere a carico del G.S. Salvarosa la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un
giocatore squalificato;
• di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S, il calciatore Sibillin Davide (Salvarosa) per
una ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo non è stata versata.
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