COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.C. BASSANELLOGUIZZA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 45 del 13/2/2008 – Applicazione art. 17,1° comma CGS gara Bassanelloguizza-Delta 2000 del 3-2-2008; disputa di n. 2 gare a porte chiuse; ammenda di € 600,00 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RICORSO A.C. BASSANELLOGUIZZA
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 45 del 13/2/2008 – Applicazione art. 17,1° comma CGS gara Bassanelloguizza-Delta 2000 del
3-2-2008; disputa di n. 2 gare a porte chiuse; ammenda di € 600,00 - Campionato di Promozione
La Società A.C. Bassannelloguizza ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate
con il Comunicato n. 45 del 13/2/2008, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari :
- applicazione art. 17,1° comma CGS gara Bassanelloguizza-Delta 2000 del 3-2-2008 e disputa di n. 2 gare a porte
chiuse : “rilevato dal referto di gara che, al 23° del secondo tempo, l'Arbitro sospendeva l'incontro e ne decretava la fine
anticipata a causa del comportamento minaccioso, offensivo e aggressivo della tifoseria locale nei confronti del
direttore stesso e di un A.A.; nello specifico, fin dal 15° del primo tempo, i suddetti tifosi profferivano insistenti insulti e
minacce all'indirizzo dei due soggetti; successivamente, al 16° del secondo tempo, gli stessi lanciavano verso i direttori
di gara alcuni oggetti e liquidi di vario genere, senza peraltro colpirli, mettendo però in serio pericolo la loro incolumità;
rilevato inoltre che l'intervento del Capitano della società Bassanello Guizza, su invito dell'Arbitro, non era sufficiente a
riportare la situazione alla normalità; rilevato infine che - al termine della gara - una persona non iscritta in distinta di
gioco, qualificatasi quale Presidente della soc. Bassanello Guizza, ma non identificata dall'Arbitro, si recava nei locali
degli spogliatoi e contestava animosamente l'operato della Terna Arbitrale”;
- ammenda di € 600,00 - di cui € 500,00 : per il comportamento tenuto dalla propria tifoseria - e € 100,00 per la presenza
di persona non autorizzata nei locali degli spogliatoi che contestava la Terna arbitrale
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il rituale ricorso proposto dall’A.C. Bassanelloguizza e la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società opponente;
letto il circostanziato referto arbitrale;
ritenuto che i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrui rispetto ai fatti
complessivamente valutati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Bassanelloguizza;
• di confermare l’applicazione dell’art. 17,1° comma del CGS per la gara Bassanelloguizza-Delta 2000 del 3-2-2008;
• di confermare la sanzione della disputa di n. 2 gare a porte chiuse;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 600,00;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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