COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO U.S. SALBORO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 12/11/2008 e n. 24 del 19/11/2008 – Squalifica sino al 12/5/2009 calciatore Bassan Michele; Squalifica sino al 12/11/2013 calciatore Badag Monseef; Inibizione sino al 12/12/2008 dirigente Castrati Muharem; Ammenda di € 150,00.- alla Società U.S. Salboro – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RICORSO U.S. SALBORO
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 12/11/2008 e n. 24 del 19/11/2008 – Squalifica sino al 12/5/2009 calciatore Bassan Michele; Squalifica sino al 12/11/2013 calciatore Badag Monseef; Inibizione sino al 12/12/2008 dirigente Castrati Muharem; Ammenda di € 150,00.- alla Società U.S. Salboro – Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S. Salboro ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova, pubblicate con i Comunicati n. 23 del 12/11/2008 e n. 24 del 19/11/2008 con le quali sono state assunte le
seguenti sanzioni disciplinari :
- Squalifica sino al 12/5/2009 : calciatore Bassan Michele : “perché dopo essere stato espulso per offese ad un
avversario, reagiva colpendo l’arbitro con uno sputo all’altezza del bacino, sanzione così determinata in considerazione
del carattere odioso ed aggressivo che viene pacificamente riconosciuto al gesto di sputare”;
- Squalifica sino al 12/11/2013 : calciatore Badag Monseef : “per essersi reso responsabile di avere aggredito l’arbitro
con calci e pugni sia in campo sia, successivamente negli spogliatoi; sanzione così determinata in considerazione sia
dei futili motivi (la reazione è avvenuta in segno di protesta contro l’espulsione di un compagno per doppia
ammonizione) sia dell’intervallo di tempo trascorso tra la prima e la seconda aggressione, tempo che aveva consentito
ai protagonisti di raffreddare gli animi e avrebbe dovuto indurre il giocatore ad esercitare uno sforzo per controllare il
ritorno dell’istinto violento”;
- Inibizione sino al 12/12/2008 : dirigente Castrati Muharem : “addetto agli ufficiali di gara, per non avere garantito
l’incolumità del direttore di gara, in particolare non impedendo che il giocatore Badag Monseef, che pure aveva già
aggredito il direttore di gara in campo, entrasse nello spogliatoio dell’arbitro aggredendolo una seconda volta”;
- Ammenda di € 150,00.- a carico dell’U.S. Salboro : ”oggettivamente responsabile dell’aggressione posta in essere dal
proprio tesserato ai danni del direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Salboro;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante della Società opponente assistito dal legale;
sentito l’arbitro il quale, confermando sostanzialmente il referto di gara ha fornito precisazioni e chiarimenti che questa
Commissione ritiene di poter e dover valorizzare ai fini di un riesame complessivo dei provvedimenti sanzionatori
impugnati;
anzitutto, ritiene questa Commissione di dover integralmente confermare l’inibizione sino al 1212/2008 inflitta dal Giudice
Sportivo al Dirigente Castrati Muharen; questi, infatti, specie nella sua veste di dirigente accompagnatore, avrebbe
dovuto attivarsi con maggiore efficacia al fine di evitare il verificarsi dei gravi, quanto spiacevoli episodi accaduti dopo la
sospensione della gara e negli spogliatoi.
Il reclamo può invece trovare parziale accoglimento con riferimento al calciatore Bassan Michele. Il gesto da questi
compiuto è certamente riprovevole, ma le modalità attuative dello stesso inducono questa Commissione Disciplinare a
ritenere più congrua alla fattispecie la squalifica per un periodo minore come precisato in dispositivo.
Quanto, poi, alla squalifica relativa al calciatore Badag Monseef, certamente gli episodi di cui lo stesso si è reso
protagonista sono connotati da particolare gravità.
Fermo fatto il suddetto quadro di gravità e riprovevolezza del comportamento tenuto dal Badag, è possibile rilevare come
l’arbitro abbia specificato di aver ricevuto, in effetti, un unico calcio, meglio anzi dallo stesso indicato quale “pedata” e
che, quanto ai pugni, seppur ripetuti, i medesimi sono stati descritti privi di particolare intensità lesiva, tanto è vero che
non hanno provocato alcuna conseguenza, né ematosi, né ecchimosi, ma soltanto un momentaneo dolore.
Avuto anche riguardo alla giovane età del Badag e reputando questa C.D. che, segnatamente, nel caso di specie, la
finalità repressiva della sanzione va adeguatamente contemperata con quella rieducativa, pur nell’ambito di un rapporto
di equilibrata congruità della stessa rispetto ai fatti contestati, reputa la scrivente possibile una rideterminazione della
predetta sanzione nella misura di cui al dispositivo.
Si conferma infine la sanzione pecuniaria inflitta alla Società Salboro.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Salboro;
• di ridurre al 12/3/2009 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bassan Michele;
• di ridurre al 30/6/2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Badag Monseef;
• di confermare la sanzione della Inibizione sino al 12/12/2008 a carico del dirigente Castrati Muharem;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00.- a carico dell’U.S. Salboro.
La tassa reclamo non è stata versata.
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