COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RECLAMO A.C. CARMENTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 3/12/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Palma Nicolò – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RECLAMO A.C. CARMENTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 3/12/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Palma Nicolò – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Carmenta ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 3/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Palma Nicolò : “per aver calciato il pallone contro l’arbitro da distanza ravvicinata, colpendolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo proposto dalla Società A.C. Carmenta; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha precisato di essere stato sì colpito, ma a seguito di un calcio al pallone sferrato più per stizza che non con l’intenzione di colpirlo; ritenuto che, alla luce delle odierne precisazioni fornite dal direttore di gara, appare equo ridurre la sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il reclamo presentato dall’A.C. Carmenta; • di commutare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Palma Nicolò in tre giornate effettive di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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