COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Serena Lorenzo – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Serena Lorenzo – Campionato Juniores Provinciale La Società N.A.S. Milan Guarda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 20 del 3/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Serena Lorenzo : “espulso per bestemmia dalla panchina, insultava l’arbitro, reiterando bestemmie e offese anche dopo essere uscito dal recinto di gioco.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società N.A.S. Milan Guarda; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato il rapporto di gara, precisando che al momento della individuazione del giocatore in panchina Serena Lorenzo, si trovava a pochi metri dalla panchina medesima e, quindi, di non aver dubbi circa la provenienza delle riferite bestemmie e proteste P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dal N.A.S. Milan Guarda; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Serena Lorenzo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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