COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.11. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. : Claudiu Alin MANOLEA (calciatore ASD Altavilla Calcio) del Sig : Gianni BERTO (Altavilla Calcio – Presidente) del Sig : Mario GIANESELLO (Altavilla Calcio – Dirigente) della Società : A.S.D. ALTAVILLA CALCIO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.11. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. : Claudiu Alin MANOLEA (calciatore ASD Altavilla Calcio)
del Sig : Gianni BERTO (Altavilla Calcio – Presidente)
del Sig : Mario GIANESELLO (Altavilla Calcio – Dirigente)
della Società : A.S.D. ALTAVILLA CALCIO
La Procura Federale con atto del 26/1/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Claudiu Alin MANOLEA, Calciatore tesserato Altavilla Vicentina
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto
Federale ed all’art. 1, comma 5 del C.G.S., per avere disputato irregolarmente, senza titolo, n. 6 gare ufficiali per la
Società Altavilla Vicentina , prima che fosse predisposto il suo tesseramento, ai sensi dell’art. 40, comma 11 bis delle
NOIF, svolgendo, comunque, attività all’interno e nell’interesse della stessa Società;
il Sig. Gianni BERTO - Presidente dell’ASD Altavilla Vicentina
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del CGS, in
relazione all’art. 7, comma 1, ed art. 16 dello Statuto Federale ed all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per avere
consentito al calciatore straniero, Manolea Claudiu Alin, di disputare, senza titolo n. 6 gare ufficiali con la sua squadra,
perché ancora non tesserato per la Società da lui rappresentata, e consegnato all’arbitro n. 2 distinte di gara in cui
dichiarava e sottoscriveva che i calciatori elencati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la
responsabilità della Società, alla luce dell’art. 61, comma 5, delle NOIF, malgrado il calciatore Manolea Claudiu Alin non
avesse titolo, come descritto nella parte motiva dell’unito atto di deferimento;
il Sig. Mario GIANESELLO – Dirigente dell’ASD Altavilla Vicentina
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in
relazione all’art. 7, comma 1, ed art. 16 dello Statuto Federale, per avere redatto, e consegnato all’arbitro n. 4 distinte di
gara in cui dichiarava e sottoscriveva che i calciatori ivi elencati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare
sotto la responsabilità della Società, alla luce dell’art. 61, comma 5 delle NOIF, malgrado il calciatore Manolea Claudiu
Alin non avesse titolo, come descritto nella parte motiva dell’unito atto di deferimento;
la Società ASD Altavilla Calcio
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. delle violazioni
rispettivamente ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
letta la nota dell’8/11/2008 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto LND-F.I.G.C., Signor Giovanni
Guardini, segnalava alla Procura Federale che la Società ASD Altavilla Calcio aveva impiegato in posizione irregolare il
calciatore Manolea Claudiu Alin, nato il 9/3/1982, in Romania, senza aver ottenuto il visto di esecutività dall’Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C. in n. 6 gare ufficiali, di cui due del Trofeo Regione Veneto e quattro del Campionato di 2^
Categoria Veneto, nella corrente stagione sportiva 2008/2009, nell’arco di tempo dal 7.9.2008 al 26.10.2008;
considerato che il tesseramento degli stranieri, ai sensi dell’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, lo determina l’Ufficio
Tesseramento Centrale F.I.G.C. che, dopo le verifiche, comunica alla Società la decorrenza, e tenuto conto che tale
presupposto è stato violato dalla Società ASD Altavilla Calcio e dal suo Presidente, Gianni Berto, per avere consentito al
calciatore Manolea Claudiu Alin di disputare, irregolarmente n. 6 gare ufficiali, prima che il tesseramento dello stesso
venisse autorizzato, in data successiva 07.11.2008;
considerato che le distinte recano in calce la specifica dichiarazione del regolare tesseramento dei calciatori elencati,
partecipanti alle gare sotto la responsabilità della Società, firmate dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra,
ai sensi dell’art. 61, comma 5, delle NOIF;
rilevato che delle n.6 distinte della squadra dell’ASD Altavilla Calcio, in cui è elencato in posizione irregolare il calciatore
Manolea Claudiu Alin, n. 2 risultano firmate dal Presidente, Gianni Berto, in qualità di accompagnatore ufficiale della
squadra e cioè quelle relative alle gare del Trofeo Regione Veneto : Arso-Altavilla del 5.10.2008; Altavilla-Roncà del
12.10.2008; Union Olmo Creazzo-Altavilla del 19.10.2008 ed Altavilla-Real Monteforte del 26.10.2008:
rilevato che, a seguito di reclami, inoltrati nei termini, dalle Società F.C. Roncà e Real Monteforte, avversi la validità delle
predette gare del 12.10.2008 e 26.10.2008 per la partecipazione del calciatore Manolea Claudiu Alin dell’Altavilla in
irregolare posizione di tesseramento nei due incontri, il Giudice Sportivo del C.R. Veneto, effettuati i dovuti accertamenti
presso l’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e stabilito che il tesseramento, alle date della disputa delle predette due gare, non
era stato ancora perfezionato, accoglieva i due ricorsi, sanzionava alla Società ASD Altavilla la punizione sportiva della
perdita delle gare Altavilla – Roncà ed Altavilla-Real Monteforte con i risultati di 0-3 ed infliggeva alla stessa Società le
rispettive ammende di € 55,00 e € 100,00, la seconda aggravata per recidiva, i cui provvedimenti venivano riportati sui
rispettivi C.U. n. 28 del 29.10.2008 e n. 30 del 5.11.2008 del Comitato Regionale Veneto;
considerato che il calciatore Manolea Claudiu Alin ha disputato regolarmente le predette sei gare ufficiali prima che fosse
predisposto il suo tesseramento, svolgendo quindi attività all’interno e nell’interesse della Società ASD Altavilla Calcio,
disattendendo l’osservanza delle norme statutarie e federali, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva,
rendendosi, pertanto responsabile della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, sanciti dall’art. 1, comma 1
dello stesso C.G.S.;
ritenuto che l’utilizzo nelle predette sei gare da parte della Società ASD Altavilla Calcio del calciatore Manolea Claudiu
Alin, non avente titolo, abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, ai sensi dell’art. 1, comma 1
C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 e art. 16 dello Statuto Federale, ascrivibile non solo al proprio Presidente Gianni
Berto, per avere disatteso l’art. 40, comma 11 bis delle NOIF, ma allo stesso Presidente ed al Dirigente Mario Gianesello,
per avere sottoscritto, nelle vesti di accompagnatori ufficiali della squadra, in violazione dell’art. 61, comma 5 delle NOIF,
rispettivamente n. 2 e n. 4 distinte di gara;
ritenuto inoltre, che, ai sensi dell’art. 46, comma 6 del C.G.S., essendo decorso il termine, di cui all’art. 46, comma 3 del
C.G.S., la partecipazione alle predette sei gare del calciatore Manolea Claudiu Alin, non avente titolo, debba comportare
provvedimenti disciplinari a carico della Società ASD Altavilla Calcio;
ritenuto altresì che la stessa Società debba non solo rispondere a titolo di responsabilità diretta ma anche oggettiva, ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento tenuto dal proprio Presidente,, che la rappresentava, dal
Dirigente Mario Gianesello e dal calciatore Manolea Claudiu Alin, quest’ultimo ai sensi dell’art. 1. comma 5 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell'odierna udienza.
AI dibattimento del 3/3/2009 sono risultati presenti :
il Sig. Gianni BERTO (Presidente) che si rappresenta in proprio e rappresenta la Società Altavilla Calcio, nonché
munito di delega del calciatore Manolea Claudiu Alin e del Dirigente Gianesello Mario;
il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
Preliminarmente, le parti oggi presenti al dibattimento , fatta salva la posizione del calciatore Manolea Claudiu Alin, per il
quale le parti si rimettono alla decisione della C.D.T., dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale :
a carico del Sig. Gianni BERTO (Altavilla - Presidente) : due mesi di inibizione
a carico del Sig. Mario GIANESELLO (Altavilla Calcio - Dirigente) : un mese di inibizione
a carico della Società A.S.D. Altavilla Calcio : 1 punto di penalizzazione nella classifica
del Campionato di 2^ Categoria 2008/09.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R.
Veneto.
La Commissione Disciplinare Territoriale,preso atto di quanto dispone l’art. 40, comma 11, punto 3, lettera a) delle
N.O.I.F.; rilevato che l’autorizzazione al tesseramento risulta essere stata trasmessa alla Società Altavilla con documento
in atti; rilevato altresì che la Società ha comunicato al calciatore Manolea la regolarità del suo tesseramento, prima di
ricevere la prevista dichiarazione da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale e quindi di averlo tranquillizzato in
proposito; considerato che il Manolea non può essere imputato di alcun maggior onere di diligenza rispetto al
comportamento tenuto
Delibera
di ritenere esente il giocatore Manolea Claudiu Alin (Altavilla Calcio) da responsabilità in ordine ai fatti ascritti.
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