COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI ERACLEA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 54 del 25/2/2009 – Squalifica tre giornate calciatori Follador Andrew e Panont Ferdinando – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI ERACLEA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 54 del 25/2/2009 – Squalifica tre giornate calciatori Follador Andrew e Panont Ferdinando – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Città di Eraclea ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate con il Comunicato n. 54 del 25/2/2009 del C.R. Veneto, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Follador Andrew : “per condotta violenta nei confronti di un avversario steso a terra per infortunio con palla lontana (art. 19.4 c., lett. b)”; - squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Panont Ferdinando : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché allontanandosi teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Città di Eraclea; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha ribadito che il calciatore Follador colpì, con un calcio, un avversario caduto a terra e che il calciatore Panont, dopo che gli venne esibito il cartellino giallo, proferì verso il direttore di gara, le ingiurie riportate nel referto, cosicché fu direttamente espulso; considerata congrua la sanzione della squalifica di tre giornate a carico del calciatore Follador Andrew, ritenuto invece di ridimensionare nella squalifica di due giornate di gara, il provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore Panont Ferdinando P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Eraclea; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Follador Andrew; • di ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica a carico del calciatore Panont Ferdinando. La tassa reclamo non è stata versata.
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