COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RICORSO A.C. GARDA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Ammenda di € 300,00; Squalifica sino al 31/3/2009 calciatore Tommasi Gabriele – Trofeo Regione Veneto Società di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RICORSO A.C. GARDA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Ammenda di € 300,00; Squalifica sino al 31/3/2009 calciatore Tommasi Gabriele – Trofeo Regione Veneto Società di 2^ Categoria La Società A.C. Garda ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con le quale sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - ammenda di € 300,00 a carico della Società : “per insistenti insulti alla terna arbitrale, accompagnati da sputi durante tutta la gara fino al rientro negli spogliatoi”; - squalifica sino al 31/3/2009 a carico del calciatore Tommasi Gabriele : “responsabile ex art. 4 CGS per il calcio dato all’arbitro al rientro negli spogliatoi da giocatore della propria squadra non meglio identificato”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Garda; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per vie brevi l’arbitro, dopo ripetute ricerche non andate a buon fine, il quale ha precisato di non essere in grado di stabilire, con certezza chi fosse e a quale squadra appartenesse l’autore del fatto incriminato, ma nel dubbio di poter ipotizzare che fosse un calciatore appartenente alla squadra dell’A.C. Garda; ritenuto che pur in presenza dell’ipotetica deduzione del direttore di gara, non vi siano elementi probanti con certezza la ricondicibilità del fatto ad un calciatore dell’A.C. Garda, annulla la squalifica nei confronti del calciatore Tommasi Gabriele; conferma la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società, non essendo emersi elementi di segno contrario a quanto riferito dall’arbitro nel suo referto P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Garda; • di confermare la sanzione della ammenda di € 300,00 a carico della Società A.C. Garda; • di annullare la squalifica a carico del calciatore Tommasi Gabriele; • di accreditare l’importo di € 100,00 versato quale tassa reclamo.
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