COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. RICORSO A.S.D. VIGONOVO TOMBELLE 07 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 18/2/2009 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Incontro Vigonovo Tombelle 07-Brusegana S.Stefano del 14/2/2009, 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 150,000 – (art. 53, commi 2 e 7 NOIF) – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.7. RICORSO A.S.D. VIGONOVO TOMBELLE 07
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato
Ufficiale n. 39 del 18/2/2009 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Incontro Vigonovo Tombelle
07-Brusegana S.Stefano del 14/2/2009, 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 150,000 -
(art. 53, commi 2 e 7 NOIF) – Campionato Juniores Provinciale
La Società ASD Vigonovo Tombelle 07 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate con il Comunicato n. 39 del 18/2/2009, con le quali sono state assunte le
sanzioni indicate a margine perché : “risulta dagli atti ufficiali che al 34° del 1° tempo l'arbitro ha decretato la fine
anticipata della gara a seguito del rifiuto della società ASD Vigonovo Tombelle di proseguire la stessa a causa di un
grave incidente occorso ad un proprio giocatore. In realtà, pur comprendendo che lo stato dei giocatori del ASD Vigonovo
Tombelle era turbato a causa dell'infortunio occorso ad un loro compagno di squadra, risulta dal supplemento di rapporto
che sia l'arbitro sia la squadra avversaria ritenevano che la gara potesse comunque essere portata a termine
regolarmente.
In una situazione di questo tipo, non si può consentire ad una società di sostituirsi all'arbitro nella valutazione circa la
sussistenza o meno delle condizioni per portare a termine la gara, e l'arbitro ha dichiarato che tali condizioni, nella
fattispecie, sussistevano.
Pertanto, essendo imputabile alla società ASD Vigonovo Tombelle l'evento che ha determinato l'anticipata conclusione
della partita, ai sensi dell'art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF, si delibera:
a) di irrogare la sanzione sportiva della perdita della partita per 0 - 3 alla società ASD Vigonovo Tombelle e di
penalizzare la medesima di un (1) punto in classifica;
b) di infliggere alla medesima società l'ammenda di Euro 150,00, essendo il rifiuto di proseguire la gara equiparabile alla
1° rinuncia”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Vigonovo Tombelle 07;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
considerato che appaiono pienamente condivisibili la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la relativa
motivazione, in quanto il pur grave infortunio, occorso al giocatore del Vigonovo Tombelle 07, non può essere ritenuto
ostativo alla prosecuzione della manifestazione sportiva, né la decisione unilaterale della Società, pur rispettabile, può
determinare se la partita debba o meno essere terminata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso proposto dall’ASD Vigonovo Tombelle 07;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 dell’incontro Vigonovo Tombelle 07 – Brusegana
S.Stefano del 14/2/2009;
• di confermare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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