COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. RICORSO U.S.VIRTUS VILLAFRANCA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 25/2/2009 – Omologazione gara San Carlo Pontevi – Virtus Villafranca del 7/2/2009 – Campionato Giovanissimi Provinciale S.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 04 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. RICORSO U.S.VIRTUS VILLAFRANCA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 25/2/2009 – Omologazione gara San Carlo Pontevi – Virtus Villafranca del 7/2/2009 – Campionato Giovanissimi Provinciale S.G.S. La Società U.S. Virtus Villafranca ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 40 del 25/2/2009, con la quale ha respinto il reclamo presentato dalla stessa Virtus Villafranca avverso la regolarità della gara in oggetto, omologandola con il risultato acquisito in campo c.s. : San Carlo Pontevi – Virtus Villafranca 1 – 0. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Virtus Villafrfanca; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; la C.D.T. osserva : contrariamente a quanto sostenuto dalla Società reclamante, non tutti i calciatori dell’ASD San Carlo Pontevi, che hanno disputato la gara dell’1/2/2009, hanno preso parte anche alla successiva partita del 7/2/2009, contro il Virtus Villafranca. Ed invero, il giocatore Lushima Kevin, che l’1/2/2009 entrò in campo, con il n. 13, al 1’ del 2° tempo (vedasi referto gara Real Padova/San Carlo Pontevi), il 7/2/2009 non fu neanche inserito nella lista del San Carlo Pontevi, né, quindi, partecipò alla gara contro il Virtus Villafranca. Ciò comporta la permanenza del ragionevole dubbio sul fatto che il San Carlo Pontevi abbia fatto giocare, il 7/2/2009 il giocatore che era stato espulso nella partita precedente. Assodato, infatti, che l’arbitro non è stato in grado di ricordare se avesse espulso il giocatore Perez Navarro, nella gara dell’1/2/2009, per reputare che il San Carlo Pontevi abbia comunque impiegato, nella partita successiva, un calciatore che non aveva titolo, sarebbe stato necessario che tutti i calciatori impegnati l’1/2/2009 avessero anche preso parte alla gara del 7/2/2009, il che, come visto, non è accaduto. In definitiva, va condivisa la decisione del G.S., poiché non sussiste sicurezza ed ufficialità sull’espulsione, che avrebbe determinato l’illegittimo impiego, nella gara seguente, di un calciatore del San Carlo Pontevi P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso proposto dall’U.S. Virtus Villafranca; • di confermare l’omologazione della gara presa in oggetto con il risultato acquisito in campo : San Carlo Pontevi – Virtus Villafranca del 7/2/2009 : 1 – 0. • Si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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