COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO CALCIO CALDIERO TERME Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. V.to n. 55 del 4/3/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Chiamenti Michele – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RICORSO CALCIO CALDIERO TERME
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. V.to n.
55 del 4/3/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Chiamenti Michele – Campionato di Promozione
La Società Calcio Caldiero Terme ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 55 del 4/3/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica
per tre giornate a carico del giocatore Chiamenti Michele : “calciatore presente in tribuna, conosciuto personalmente da
un assistente arbitrale, rivolgeva allo stesso ripetute ed reiterate offese durante tutta la gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società ASD Nuovo Calcio Caldiero Terme;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
considerata la prova privilegiata rivestita del referto arbitrale nel giudizio sportivo, alla luce della mancanza di specifici
elementi probatori di segno contrario
valutata la decisine di primo grado che appare congrua in relazione all’accadimento dei fatti oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dal Calcio Caldiero Terme;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Chiamenti Michele;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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