COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.S.D. NUOVO CALCIO GRANCONA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 54 del 25/2/2009 – Ammenda di € 150,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.S.D. NUOVO CALCIO GRANCONA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 54 del 25/2/2009 – Ammenda di € 150,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria La Società ASD Nuovo Calcio Grancona ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 54 del 25/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 150,00 : “per reiterati insulti e minacce all’arbitro, nonché per gravi offese nei riguardi di un calciatore avversario (campo avverso)”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società ASD Nuovo Calcio Grancona; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; considerata l’efficacia privilegiata del rapporto di gara; ritenuta congrua la sanzione presa in esame, perché adeguata ai fatti segnalati dal direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso proposto dall’ASD Nuovo Calcio Grancona; • di confermare la sanzione della ammenda € 150,00 a carico della Società • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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