COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 55 del 4/3/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Farina Nicola – Campionato 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 11 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 55 del 4/3/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Farina Nicola – Campionato 2^ Categoria
La Società A.C. Berton Bolzano Vicentino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 55 del 4/3/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione
della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Farina Nicola : “espulso per aver reagito con una testata ad un
fallo avversario, ritardava l’uscita dal campo insultando gli avversari”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Berton Bolzano Vicentino;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato il referto di gara, precisando che il gesto posto in essere dal
calciatore Farina è stato di reazione ad un fallo subito da un avversario : in particolare il Farina, rialzandosi, colpiva con
una testata non violenta il detto avversario;
considerato, che alla luce delle precisazioni oggi fornite dal direttore di gara, appare opportuno rideterminare la sanzione
comminata dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso proposto dall’A.C. Berton Bolzano Vicentino;
• di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Farina Nicola.
La tassa reclamo non è stata versata.
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