COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S.D. ARRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 del 1°/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sturaro Stefano – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO U.S.D. ARRE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 del
1°/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sturaro Stefano – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Arre ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata
con il Comunicato n. 60 dell’1/4/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del calciatore
Sturaro Stefano “perché al termine della gara provocava una rissa e per comportamento ironico verso l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’U.S.D. Arre;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
valutato il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare congruo in relazione agli addebiti
emersi dagli accadimenti, così come risulta dalla documentazione in atti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’U.S.D. Arre;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Sturaro Stefano;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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