COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/2/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato S.G.S. Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/2/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato S.G.S. Giovanissimi Provinciale All’esito dell’istruttoria documentale, questa C.D.T. deliberava di respingere il ricorso e confermare la sanzione pecuniaria in epigrafe, come da C.U. n. 56 dell’11/3/2009. La Società A.C. Gabetti Valeggio faceva presente di avere richiesto, senza riceverli, gli atti del procedimento, dalla cui lettura avrebbe potuto procedere alla stesura di ulteriori scritti difensivi. Questa C.D.T., rilevato il vizio del procedimento, disponeva in sede di autotutela, la riapertura dello stesso, trasmettendo gli atti alla società ricorrente, e, per richiesta della stessa, la convocava per la prevista audizione. Alla seduta del 24/3/2009 la società esponeva le proprie ragioni difensive, come da relativo verbale. La C.D.T. riteneva opportuno sentire l’arbitro personalmente. Successivamente, la Società ricorrente faceva pervenire apposita documentazione fotografica a conforto della descrizione dello stato dei luoghi. La C.D.T. ha riesaminato attentamente tutto il materiale probatorio acquisito agli atti. A prescindere da ogni considerazione di ordine procedurale, ritiene tuttavia non sussistere elementi idonei alla modifica della delibera di cui al Comunicato Uficiale n. 56/2009. In tale ottica non é condivisibile l’assunto difensivo della ricorrente. Infatti, che i ragazzi di cui al referto arbitrale possano e debbano essere considerati sostenitori della squadra Gabetti Valeggio emerge in maniera inequivocabile dalla documentazione acquisita ed in particolare dalle affermazioni del direttore di gara, dalle quali si evince che i suddetti non erano certo di passaggio, avendo invece assistito all’intero incontro. Gli stessi, inoltre, “conoscevano i giocatori del Valeggio, in quanto più volte nel corso della partita hanno incitato alcuni di essi chiamandoli per nome” P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera di confermare la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 dell’11/3/2009.
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