COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. BNC NOI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 dell’1/4/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Recchia Riccardo; Applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara BNC NOI – Edera Veronetta del 28-3-2009 – Camp. Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. RICORSO A.C. BNC NOI
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato
Ufficiale n. 44 dell’1/4/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Recchia Riccardo; Applicazione
art. 17,comma 1 C.G.S. gara BNC NOI – Edera Veronetta del 28-3-2009 – Camp. Juniores Provinciale
La Società A.C. BNC NOI ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 44 dell’1/4/2009 con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni disciplinari :
- Applicazione dell’art. 17, comma 1 del C.G.S. a carico della Società BNC NOI (sanzione sportiva della perdita della
gara BNC NOI – Edera Veronetta per 0-3) : perché dopo aver espulso il giocatore Rubele Nicolas (BNC NOI) , l’arbitro
veniva circondato e minacciato dai calciatori della Società BNC NOI, per cui il direttore di gara per salvaguardare la
propria incolumità decideva di sospendere la gara”.
- Squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Recchia Riccardo: per offese ad un avversario, lo stesso al
momento della sospensione della gara, rientrava in campo tentando di colpire con calci e pugni l’arbitro senza riuscirvi,
per il fattivo comportamento del dirigente addetto all’arbitro e dei calciatori avversari”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.C. BNC NOI;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha ribadito quanto già riferito nel referto di gara in ordine alle cause che hanno
determinato la sospensione della gara (pericolo per la propria incolumità) ed inoltre ha rilasciato un supplemento di
rapporto con cui conferma di aver individuato esattamente nella persona di Recchia Riccardo (calciatore BNC NOI) il
soggetto destinatario della sanzione della squalifica per cinque giornate;
ritenuto altresì che risulta pacificamente acquisito in atti che la sospensione della gara é stata determinata dal giudizio
dell’arbitro in ordine alla sussistenza di un evidente pericolo attinente alla propria incolumità e non come sostenuto dalla
ricorrente a causa del venir meno del numero minimo dei giocatori in campo;
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.C. BNC NOI;
• di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Recchia Riccardo;
• di confermare l’applicazione dell’art. 17,comma 1 del C.G.S. a carico della Soc. BNC NOI (sanzione sportiva della
perdita della gara), omologando l’incontro c.s. : BNC NOI – Edera Veronetta 0 – 3;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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