COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. BNC NOI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 dell’1/4/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Recchia Riccardo; Applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara BNC NOI – Edera Veronetta del 28-3-2009 – Camp. Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. BNC NOI Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 dell’1/4/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Recchia Riccardo; Applicazione art. 17,comma 1 C.G.S. gara BNC NOI – Edera Veronetta del 28-3-2009 – Camp. Juniores Provinciale La Società A.C. BNC NOI ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 44 dell’1/4/2009 con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - Applicazione dell’art. 17, comma 1 del C.G.S. a carico della Società BNC NOI (sanzione sportiva della perdita della gara BNC NOI – Edera Veronetta per 0-3) : perché dopo aver espulso il giocatore Rubele Nicolas (BNC NOI) , l’arbitro veniva circondato e minacciato dai calciatori della Società BNC NOI, per cui il direttore di gara per salvaguardare la propria incolumità decideva di sospendere la gara”. - Squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Recchia Riccardo: per offese ad un avversario, lo stesso al momento della sospensione della gara, rientrava in campo tentando di colpire con calci e pugni l’arbitro senza riuscirvi, per il fattivo comportamento del dirigente addetto all’arbitro e dei calciatori avversari”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.C. BNC NOI; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha ribadito quanto già riferito nel referto di gara in ordine alle cause che hanno determinato la sospensione della gara (pericolo per la propria incolumità) ed inoltre ha rilasciato un supplemento di rapporto con cui conferma di aver individuato esattamente nella persona di Recchia Riccardo (calciatore BNC NOI) il soggetto destinatario della sanzione della squalifica per cinque giornate; ritenuto altresì che risulta pacificamente acquisito in atti che la sospensione della gara é stata determinata dal giudizio dell’arbitro in ordine alla sussistenza di un evidente pericolo attinente alla propria incolumità e non come sostenuto dalla ricorrente a causa del venir meno del numero minimo dei giocatori in campo; considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.C. BNC NOI; • di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Recchia Riccardo; • di confermare l’applicazione dell’art. 17,comma 1 del C.G.S. a carico della Soc. BNC NOI (sanzione sportiva della perdita della gara), omologando l’incontro c.s. : BNC NOI – Edera Veronetta 0 – 3; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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