COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO U.S.D. EUROPEO CESSALTO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 dell’1/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Girotto Pietro – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO U.S.D. EUROPEO CESSALTO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 dell’1/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Girotto Pietro – Campionato Allievi Provinciale La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’U.S.D. Europeo Cessalto perché inoltrato tardivamente. Si rileva infatti che la Società opponente non ha rispettato le norme di cui all’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva che stabiliscono che “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisine che si intende impugnare” P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’U.S.D. Europeo Cessalto; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Girotto Pietro. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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