COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 dell’8/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Daupi Florian – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RECLAMO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 61
dell’8/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Daupi Florian – Campionato di 2^ Categoria
Preso atto che il reclamo emarginato é stato sottoscritto dal Vice Presidente della Società Lastimma Don Bosco, il quale
non risulta né abilitato alla firma di rappresentanza, né munito di apposita delega del Presidente;
ritenuto quindi, che il reclamo sia inammissibile, in quanto presentato da soggetto non legittimato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal G.S. La Stimma Don Bosco;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Daupi Florian;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 dell’8/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Daupi Florian – Campionato di 2^ Categoria"