COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO A.C. ZEVIO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 dell’1/4/2009 – Squalifica sino al 31/7/2009 calciatori Gonzato Enrico, Gaspari Matteo, Bazzoni Riccardo e Battaglini Andrea – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO A.C. ZEVIO
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 60
dell’1/4/2009 – Squalifica sino al 31/7/2009 calciatori Gonzato Enrico, Gaspari Matteo, Bazzoni Riccardo
e Battaglini Andrea – Campionato Juniores Regionale
La Società A.C. Zevio ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate
con il Comunicato n. 60 dell’1/4/2009 con le quali é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 31/7/2009 a carico
dei giocatori Gonzato Enrico, Gaspari Matteo, Bazzoni Riccardo e Battaglini Andrea per aver partecipato ad una rissa
avvenuta tra i giocatori dell’A.C. Zevio e del Calcio Scledum.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letta la parte del reclamo presentato dall’A.C. Zevio riguardante i provvedimenti disciplinari in epigrafe, trasmesso per
competenza dal Giudice Sportivo Territoriale;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha rilasciato un supplemento di rapporto in cui conferma la vicenda della rissa e
l’identificazione dei giocatori indicati in epigrafe
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti emersi dalla
documentazione in atti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.C. Zevio;
• di confermare la squalifica sino al 31/7/2009 a carico dei calciatori Gonzato Enrico, Gaspari Matteo, Bazzoni Riccardo
e Battaglini Andrea
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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