COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO CALCIO SCLEDUM SSDARL Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 dell’1/4/2009 – Squalifica sino al 31/7/2009 calciatori Maistro Stefano e Krak Enes; Ammenda di € 500,00.- – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO CALCIO SCLEDUM SSDARL Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 dell’1/4/2009 – Squalifica sino al 31/7/2009 calciatori Maistro Stefano e Krak Enes; Ammenda di € 500,00.- – Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Zevio ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicate con il Comunicato n. 60 dell’1/4/2009 con le quali é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 31/7/2009 a carico dei giocatori Maistro Stefano e Krak Enes : “per aver partecipato ad una rissa avvenuta tra i giocatori dell’A.C. Zevio e del Calcio Scledum”, nonché la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per insulti razzisti da parte del pubblico nei confronti di un giocatore di colore”. La Commissione Disciplinare Territoriale letta la parte del reclamo presentato dalla Società Calcio Scledum riguardante i provvedimenti disciplinari in epigrafe, trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo Territoriale; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha rilasciato un supplemento di rapporto dove, oltre a confermare la vicenda della rissa e l’identificazione dei giocatori indicati in epigrafe, ha riferito di non essere in grado di individuare la provenienza degli insulti discriminatori e che gli unici calciatori di colore in campo appartenevano alla squadra dello Scledum; considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti emersi dalla documentazione in atti relativamente alla rissa, mentre difetta la prova della riferibilità degli insulti discriminatori al pubblico dello Scledum, considerata anche la circostanza che gli unici calciatori di colore in campo appartenevano a tale squadra P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso proposto dal Calcio Scledum; • di confermare la squalifica sino al 31/7/2009 a carico dei calciatori Maistro Stefano e Krak Enes; • di annullare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società La tassa reclamo non é stata versata.
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