COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO F.C. BELLAGUARDIA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 dell’8/4/2009 –– Squalifica per quattro giornate giocatore Bertoldo Marco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. RICORSO F.C. BELLAGUARDIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato
Ufficiale n. 39 dell’8/4/2009 –– Squalifica per quattro giornate giocatore Bertoldo Marco - Campionato
di 3^ Categoria
La Società F.C. Bellaguardia ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 39 dell’8/4/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per
quattro giornate a carico del calciatore Bertoldo Marco : “espulso per offese verso l’arbitro, si avvicinava allo stesso con
fare minaccioso lo spingeva, appoggiava la testa contro la testa, lo offendeva pesantemente; allontanato con forza dai
compagni, girandosi mostrava il dito medio, il tutto con linguaggio blasfemo e scurrile”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dalla Società F.C. Bellaguardia;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
valutato il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare congruo in relazione agli addebiti
emersi dagli accadimenti, così come risulta dalla documentazione in atti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso proposto dalla F.C. Bellaguardia;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bertoldo Marco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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