COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO F.C. BELLAGUARDIA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 dell’8/4/2009 –– Squalifica per quattro giornate giocatore Bertoldo Marco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO F.C. BELLAGUARDIA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 dell’8/4/2009 –– Squalifica per quattro giornate giocatore Bertoldo Marco - Campionato di 3^ Categoria La Società F.C. Bellaguardia ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 39 dell’8/4/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bertoldo Marco : “espulso per offese verso l’arbitro, si avvicinava allo stesso con fare minaccioso lo spingeva, appoggiava la testa contro la testa, lo offendeva pesantemente; allontanato con forza dai compagni, girandosi mostrava il dito medio, il tutto con linguaggio blasfemo e scurrile”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dalla Società F.C. Bellaguardia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); valutato il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare congruo in relazione agli addebiti emersi dagli accadimenti, così come risulta dalla documentazione in atti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso proposto dalla F.C. Bellaguardia; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bertoldo Marco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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