COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO U.S.D. CASTELDAZZANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Ammenda di € 500,00 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.6. RICORSO U.S.D. CASTELDAZZANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato
Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Ammenda di € 500,00 – Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S.D. Casteldazzano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 45 del 2/4/2009 con la quale é stata assunta la
sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico dell’U.S.D. Casteldazzano : “per comportamento discriminatorio da parte dei
propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario e offese al direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’USD Casteldazzano;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
rilevato che il direttore di gara nel referto ha chiaramente specificato che i cori offensivi sono stati espressamente diretti
contro il calciatore Gnokane Oumar, e che sono provenuti dal pubblico della squadra del Casteldazzano;
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti emersi dalla
documentazione in atti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso proposto dall’U.S.D. Casteldazzano;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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