COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO U.S.D. CASTELDAZZANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Ammenda di € 500,00 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO U.S.D. CASTELDAZZANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Ammenda di € 500,00 – Campionato Juniores Provinciale La Società U.S.D. Casteldazzano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 45 del 2/4/2009 con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico dell’U.S.D. Casteldazzano : “per comportamento discriminatorio da parte dei propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario e offese al direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’USD Casteldazzano; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; rilevato che il direttore di gara nel referto ha chiaramente specificato che i cori offensivi sono stati espressamente diretti contro il calciatore Gnokane Oumar, e che sono provenuti dal pubblico della squadra del Casteldazzano; considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti emersi dalla documentazione in atti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso proposto dall’U.S.D. Casteldazzano; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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