COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RICORSO POL. CASELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Giardino Marco; Squalifica per quattro giornate giocatore Aurenghi Marco; Squalifica per sei giornate giocatore Ceraldi Giampietro; Squalifica per sette giornate giocatore Bertoldi Mattia – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.7. RICORSO POL. CASELLE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato
Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Giardino Marco; Squalifica per
quattro giornate giocatore Aurenghi Marco; Squalifica per sei giornate giocatore Ceraldi Giampietro;
Squalifica per sette giornate giocatore Bertoldi Mattia – Campionato Juniores Provinciale
La Società Pol. Caselle ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 45 del 2/4/2009 con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni disciplinari :
- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Giardino Marco : “per avere colpito con un violento pugno un giocatore
avversario a fine gara”.
- Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Aurenghi Marco : “per comportamento minaccioso nei confronti
dell’arbitro e per aver spintonato , facendolo cadere, il dirigente addetto all’arbitro della società avversaria”;
- Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Ceraldi Giampietro : “per aver spinto violentemente l’arbitro con
entrambe le mani tanto da farlo spostare”.
- Squalifica per sette giornate a carico del calciatore Bertoldi Mattia : “per comportamento ripetutamente minaccioso nei
confronti dell’arbitro, per averlo fatto cadere strattonandolo il dirigente addetto all’arbitro della società avversaria e per
aver impedito con spinte l’uscita dal terreno di gioco dell’arbitro stesso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dalla Pol. Caselle;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha precisato : quanto al calciatore Ceraldi, che questi lo spinse, ma in maniera
non intensa, e che egli arretrò spontaneamente, per evitare di restare a contatto col giocatore; quanto al calciatore
Giardino, che egli lo identificò distintamente e lo vide sferrare un pugno violento ad un avversario, il cui viso riportò
tumefazione piuttosto evidente; quanto agli altri giocatori Bertoldi e Aurenghi, che egli constatò la loro condotta nei termini
specificati nel rapporto;
considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35,
comma 1., sub 1.1. C.G.S.);
ritenuto, alla luce anche dei chiarimenti offerti dal direttore di gara, che sanzione più congrua a carico del calciatore
Ceraldi Giampietro sia quella di quattro giornate di gara;
reputate adeguate e pertinenti ai fatti le altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo
P. Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla Pol. Caselle;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Giardino Marco;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Aurenghi Marco;
• di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica per a carico del calciatore Ceraldi Giampietro;
• di confermare la squalifica per sette giornate a carico del calciatore Bertoldi Mattia.
La tassa reclamo non é stata versata.
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