COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RICORSO POL. CASELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Giardino Marco; Squalifica per quattro giornate giocatore Aurenghi Marco; Squalifica per sei giornate giocatore Ceraldi Giampietro; Squalifica per sette giornate giocatore Bertoldi Mattia – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RICORSO POL. CASELLE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 2/4/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Giardino Marco; Squalifica per quattro giornate giocatore Aurenghi Marco; Squalifica per sei giornate giocatore Ceraldi Giampietro; Squalifica per sette giornate giocatore Bertoldi Mattia – Campionato Juniores Provinciale La Società Pol. Caselle ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 45 del 2/4/2009 con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Giardino Marco : “per avere colpito con un violento pugno un giocatore avversario a fine gara”. - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Aurenghi Marco : “per comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e per aver spintonato , facendolo cadere, il dirigente addetto all’arbitro della società avversaria”; - Squalifica per sei giornate a carico del giocatore Ceraldi Giampietro : “per aver spinto violentemente l’arbitro con entrambe le mani tanto da farlo spostare”. - Squalifica per sette giornate a carico del calciatore Bertoldi Mattia : “per comportamento ripetutamente minaccioso nei confronti dell’arbitro, per averlo fatto cadere strattonandolo il dirigente addetto all’arbitro della società avversaria e per aver impedito con spinte l’uscita dal terreno di gioco dell’arbitro stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dalla Pol. Caselle; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha precisato : quanto al calciatore Ceraldi, che questi lo spinse, ma in maniera non intensa, e che egli arretrò spontaneamente, per evitare di restare a contatto col giocatore; quanto al calciatore Giardino, che egli lo identificò distintamente e lo vide sferrare un pugno violento ad un avversario, il cui viso riportò tumefazione piuttosto evidente; quanto agli altri giocatori Bertoldi e Aurenghi, che egli constatò la loro condotta nei termini specificati nel rapporto; considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); ritenuto, alla luce anche dei chiarimenti offerti dal direttore di gara, che sanzione più congrua a carico del calciatore Ceraldi Giampietro sia quella di quattro giornate di gara; reputate adeguate e pertinenti ai fatti le altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo P. Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla Pol. Caselle; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Giardino Marco; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Aurenghi Marco; • di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica per a carico del calciatore Ceraldi Giampietro; • di confermare la squalifica per sette giornate a carico del calciatore Bertoldi Mattia. La tassa reclamo non é stata versata.
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