F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (all’epoca dei fatti Dirigente della Soc. ASD Bojano, attualmente Presidente), WALTER ALBERTO BRANDONI (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO (nota n. 4542/1465pf07- 08/SS/en del 12.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CDN del 29.04.2009 (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (all’epoca dei fatti Dirigente della Soc. ASD Bojano, attualmente Presidente), WALTER ALBERTO BRANDONI (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO (nota n. 4542/1465pf07- 08/SS/en del 12.2.2009) La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti che hanno concluso come da separato verbale, osserva: Il Procuratore Federale, con proprio atto del 12 febbraio 2009, deferiva innanzi a questa Commissione, i Sigg.ri Egidio Paolo Amatuzio, dirigente, all’epoca dei fatti della A.S.D. Bojano, Società militante in serie D, Walter Alberto Brandoni, dirigente-accompagnatore e la stessa Società ASD Bojano; i primi due per violazione dell’art. 1 co. 1 CGS; la terza per violazione dell’art. 4 co. 1 CGS. Motivo del deferimento era da ricercare nell’aver consentito al Sig. Alessandro Cruciani, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere attività di allenatore, in occasione della gara Tolentino-Bojano, giocata il 30.03.2008, senza che questi fosse regolarmente tesserato per la predetta Società. A seguito di email inviata in data 3 aprile 2008 da tale Mauro De Angelis (MARK GIOVE) all’ufficio tesseramenti interregionale, con la quale si denunciava la irregolare posizione del Sig. Cruciani Alessandro, quale allenatore non tesserato dell’A.S.D. Bojano, l’ufficio indagini promuoveva accertamenti volti ad acclarare che il Sig. Cruciani, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, pur non essendo tesserato con la predetta Società, in occasione della partita Tolentino-Bojano, giocata il 30.03.2008, era stato iscritto nella lista compilata a cura del dirigente-accompagnatore Sig. Walter Alberto Brandoni, quale allenatore. La circostanza veniva confermata dal Sig. Paolo Amatuzio che, sentito dal Collaboratore del Procuratore Federale, dichiarava di essere a conoscenza che in occasione di una indisponibilità temporanea dell’allenatore ufficiale Sig. Karel Zeman, la Società, in un momento di difficoltà “si è avvalsa per un brevissimo periodo, del Cruciani, che in passato aveva collaborato con Zeman”. Soggiungeva l’Amatuzio “che l’inserimento della distinta del Bojano, era frutto di un errore del dirigente-accompagnatore che aveva ritenuto che la Società avesse un margine di tempo per la ricerca di un nuovo allenatore o comunque che questo potesse sostituire Zeman per un brevissimo periodo”. Accertato il fatto nella sua materialità, occorre verificare se soggetti deferiti ne debbano rispondere. Quanto al sig. Alberto Brandoni, non sussistono dubbi essendo il medesimo autore della distinta nella quale figura quale dirigente accompagnatore. Diversa appare la posizione dell’Amatuzio che all’epoca dei fatti era un semplice consigliere e quindi sfornito di ogni potere decisionale. Il fatto che in sede di dichiarazioni rese al Procuratore federale, abbia ammesso di essere stato a conoscenza del fatto, non lo pone nella condizione di esserne ritenuto responsabile. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge a Walter Alberto Brandoni l’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Soc. ASD Bojano l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Respinge il deferimento nei confronti di Egidio Paolo Amatuzio.
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