CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 giugno 2008 – BASKET DRAGHI S.r.l. – IGNIS NOVARA contro Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 09 giugno 2008 – BASKET DRAGHI S.r.l. – IGNIS NOVARA contro Federazione Italiana Pallacanestro
L’Arbitro Unico
Avv. Enrico Ingrillì, nominato, congiuntamente dalle parti, ai sensi dell’art. 12.1, punto a), del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.,
nel procedimento di Arbitrato (prot. 0642 del 05.04.2008), promosso da:
BASKET DRAGHI S.r.l. – IGNIS NOVARA (“Basket Draghi”), con sede legale in Novara, Via F.lli Rosselli n. 28, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Giuseppe Rossini, rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. Enrico Cassì, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ragusa, Via Archimede n. 18,
- istante -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (“F.I.P.”), con sede legale in Roma, Via Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente pro tempore, Prof. Fausto Maifredi, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’Avv. Paola Vaccaro, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106,
- resistente -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Durante lo svolgimento della gara n. 0553 del Campionato Italiano Divisione Nazionale di Legadue di Pallacanestro, tra la Ignis Novara e la TDShop Livorno, disputatosi a Novara, in data 17.02.2008, alcuni tifosi della squadra ospitante inscenavano una plateale protesta nei confronti degli arbitri dell’incontro, Sigg.ri Maurizio Biggi, Gianfranco Ciaglia e Saverio Lanzarini. Al termine dell’incontro, alcuni tifosi venivano in contatto con la terna arbitrale, in prossimità del tunnel di ingresso agli spogliatoi, sferrando colpi ai componenti della terna arbitrale.
Per tali fatti, il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P. irrogava in danno dell’istante i seguenti provvedimenti: 1) l’ammenda di € 225,00, per non aver il dirigente addetto agli arbitri compiutamente assolto ai prescritti obblighi; 2) squalifica del campo di gioco per 6 gare (sostituita con ammenda di € 50.000,00); 3) perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso; 4) ammenda di € 10.000,00, perché durante il III quarto una tifosa entrava in campo offendendo gli arbitri (….); 5) inibizione a svolgere l’attività federale e sociale del Presidente Dott. Marco Verdina per mesi 5, a decorrere dal 23.12.2008 fino al 30.04.2009.
Con reclamo, in data 19.02.2008, l’istante impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P., ritenendolo ingiusto, irrituale e comunque abnorme rispetto ai fatti contestati.
Con decisione d’appello, pronunciata in data 21.02.2008, la Commissione Giudicante della F.I.P. accoglieva parzialmente l’impugnazione della società Basket Draghi, così disponendo: “….riduce la squalifica del campo di gioco a cinque giornate e l’ammenda pecuniaria prevista e applicata ai sensi dell’art. 15.4 R.G. ad € 9.000,00. Conferma nel resto”. La società Basket Draghi proponeva, quindi, impugnazione del provvedimento della Commissione Giudicante della F.I.P., avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (“Camera”).
In data 07.03.2008, veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, previsto dal Regolamento della Camera, pertanto, la società Basket Draghi, con istanza di arbitrato, in data 05.04.2008, richiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(….) la società istante chiede che l’Arbitro in accoglimento dell’istanza arbitrale riconosca il pieno fondamento delle eccezioni formali dedotte in narrativa sui vizi del procedimento disciplinare seguito dagli Organi di Giustizia della F.I.P., e per l’effetto, dichiari quest’ultimo illegittimo o comunque radicalmente nullo, revocando – per nullità derivata – il provvedimento disciplinare impugnato con la presente azione.
In via gradata, (….), ridurre in modo considerevole la prognosi di responsabilità della società istante, provvedendo di conseguenza ed in senso comunque fortemente riduttivo sui provvedimenti sanzionatori irrogati, revocando in ogni caso per le ragioni addotte in narrativa la sanzione di € 50.000,00 derivata dalla commutazione in ammenda della squalifica del campo di gioco (….)”. In particolare, la società istante contestava nel merito la quantificazione della sanzione irrogata, evidenziando che la Commissione Giudicante F.I.P. aveva inquadrato l’episodio nell’ambito della fattispecie aggravata di cui all’art. 28 del R.G., malgrado nel caso di specie non vi fosse l’esistenza di lesioni clinicamente oggettivabili subite dagli arbitri.
In data 15.04.2008, si costituiva in giudizio la F.I.P., chiedendo, preliminarmente, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in relazione alle domande proposte nell’interesse del Presidente Dott. Verdina; nel merito, il rigetto dell’istanza di arbitrato.
Veniva quindi designato l’Arbitro Unico, nella persona dell’Avv. Enrico Ingrillì, e in data 16.05.2008 si teneva la prima udienza, all’esito della quale – preso atto dell’impossibilità di definizione in via bonaria della controversia – le parti congiuntamente chiedevano la rimessione dell’istanza in decisione, dichiarandosi pienamente soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale nel rispetto del contraddittorio.
MOTIVI
SULLE QUESTIONI PRELIMINARI
I) L’inammissibilità delle domande formulate dal tesserato Dott. Marco Verdina
Preliminarmente, l’Organo Giudicante rileva l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato, in relazione alla posizione del Dott. Marco Verdina, in quanto il medesimo non ha autonomamente proposto impugnazione avanti la Camera.
Sul punto, l’Arbitro richiama la giurisprudenza della Camera evidenziando che l’azione può essere promossa solo da chi ne ha la titolarità ed interesse, dunque, nel caso di specie, il tesserato doveva proporre, in via autonoma, impugnazione del provvedimento ai sensi del Regolamento della Camera. Invece, il tesserato non ha proposto alcuna domanda, non avendo nemmeno sottoscritto l’atto introduttivo del presente giudizio, ed essendo decaduto dal diritto di impugnazione della sanzione irrogata nei suoi confronti (cfr. in senso analogo lodo Pall. Licata / F.I.P., anno 2007).
II) Sui vizi del procedimento lamentati da parte istante
Sempre in via preliminare, l’Arbitro rileva l’infondatezza delle altre eccezioni di rito proposte dalla società istante, sia in relazione ai vizi del procedimento, sia in relazione ai vizi del provvedimento.
In primo luogo, l’Arbitro rileva che l’art. 65 del Regolamento di Giustizia della F.I.P. riconosce in capo al Giudice Sportivo Nazionale la competenza ad omologare le gare dei Campionati, nonché ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, nei confronti delle società e dei tesserati, previsti dalla normativa federale. Dunque, era certamente competente a giudicare sui fatti oggetto dell’istanza di arbitrato. Per quanto riguarda le presunte violazioni del diritto al contraddittorio, lamentate dalla società istante, l’Arbitro ne rileva l’infondatezza, in quanto il procedimento avanti gli organi di giustizia federale ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa, tanto che la società istante ha visto – in appello - vedersi ridurre la sanzione irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo Nazionale. Il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società istante è, quindi, la prova della regolarità dello svolgimento dei giudizi previsti dal Regolamento di Giustizia F.I.P., svoltisi nel rispetto del contraddittorio.
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NEL MERITO
Nel merito, la società istante ha lamentato l’illogicità della commutazione in ammenda della squalifica del campo, e nel contempo del mantenimento del divieto di poter disputare in casa le rimanenti gare della stagione. Da questo punto di vista, l’Arbitro rileva che il presupposto giustificativo della concessione alla società istante della commutazione della squalifica del campo in ammenda, doveva essere rappresentato dal mantenimento del beneficio per quest’ultimo, di poter disputare regolarmente sul proprio campo di gioco le rimanenti gare del campionato. Cosa che in realtà non è avvenuta, avendo la Commissione Giudicante della F.I.P. confermato l’ammenda di € 50.000,00 e il mantenimento del divieto di poter disputare in casa le rimanenti gare della stagione.
Pertanto, l’Arbitro ritiene congruo, nell’esercizio della commisurazione della sanzione, di annullare l’ammenda di € 50.000,00, inflitta alla società istante, in quanto risulta sicuramente eccessiva la commutazione della squalifica del campo in ammenda -in presenza del divieto di poter disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare della stagione - e l’ulteriore ammenda di € 9.000,00, irrogata dalla Commissione Giudicante della F.I.P.. In particolare, l’ammenda di € 50.000,00, deve parimenti annullarsi, per contraddittorietà della decisione della Commissione Giudicante della F.I.P., tra quanto deciso, nel dispositivo letto e pubblicato, in data 21.02.2008, e quanto riportato nella parte motiva del provvedimento, stante che il dispositivo sembra aver rideterminato la sanzione pecuniaria in € 9.000,00, mentre la motivazione del provvedimento sembra confermare anche l’ammenda di commutazione di € 50.000,00, inflitta in prima istanza dal Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P.. L’Arbitro ritiene che l’ammenda di € 50.000,00, sia da annullare anche da questo punto di vista, in quanto è notorio in giurisprudenza che in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione è a quest’ultimo che va data prevalenza (cfr. in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 1786 del 2006).
Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della società, l’Organo Giudicante richiama la giurisprudenza della Camera (cfr. il lodo depositato il 31.03.2005, F.C. Modena S.p.A. – F.I.G.C.), per cui “(…) Ciò non sta a significare che l’organo giudicante perda ogni potere di determinazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ma è indubbio che il primo parametro che dovrà essere considerato è certamente quello della gravità del fatto commesso dal tesserato”. Da questo punto di vista, l’Organo Giudicante rileva che la manifestazione sportiva si svolgeva regolarmente e che “l’attentato” al bene giuridico difeso dalle norme federali è pervenuto per uno sparuto gruppo di persone, che agiva in via strettamente isolata, ravvisando nel caso di specie, le prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti.
L’Organo Giudicante ritiene che l’istanza sia meritevole di accoglimento parziale, anche alla luce delle circostanze attenuanti ravvisabili nel caso di specie. Si ritiene opportuno, infatti, considerare l’oggettiva imprevedibilità della follia del protagonista diretto dell’episodio, che avveniva comunque a fine gara, senza aver influenzato il corretto svolgimento della manifestazione sportiva. Anche la Commissione Giudicante Nazionale della F.I.P., nel giudizio di appello verso la decisione in prima istanza, ravvisava che “ai fini della determinazione della sanzione si devono considerare positivamente le azioni assunte dalla società, adoperatosi nell’occasione a limitare le conseguenze dannose degli accadimenti”.
L’Organo Giudicante ritiene, comunque, necessario valutare oltre all’imprevedibilità dell’episodio, più in generale, le attenuanti sopra individuate, ed in relazione a ciò, valutare l’adeguatezza della sanzione irrogata. Tra le circostanze attenuanti riveste particolare importanza la posizione della società istante, la quale ha preso ferma posizione condannando la gravità dell’episodio, si legge, anche a pag. 12 dell’istanza di arbitrato che la società Draghi Novara non intende disconoscere affatto la antisportività del gesto commesso dal gruppo di tifosi a fine gara. E’ opportuno anche evidenziare che il Presidente del Comitato Provinciale F.I.P. di Novara, Dott. Giampaolo Mastromarco, presente durante lo svolgimento della gara, rilasciava una dichiarazione allegata sub. doc. 9 all’istanza di arbitrato, dove confermava la buona condotta della dirigenza della squadra ospitante, specificando che “all’inizio dei tafferugli, la Dirigenza della squadra di casa si sia adoperata per evitare che la situazione potesse trascendere” .
La dichiarazione, proveniente da un alto Dirigente della Federazione resistente, è di sicura rilevanza e idonea a giustificare il parziale accoglimento del ricorso, stante la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti. Da questo punto di vista, l’Organo Giudicante rileva che le sanzioni irrogate dalla Commissione Giudicante della F.I.P., ed in particolare della squalifica del campo di gara per cinque giornate, oltre all’ammenda, è da ritenersi eccessiva, non essendo la gravità della sanzione irrogata rispondente alle finalità punitive e deterrenti proprie della pena in sé.
In relazione al parametro della gravità del fatto commesso, l’Arbitro rileva che la società istante ha documentato, altresì, che le lesioni riportate dagli arbitri della gara di campionato, Sigg.ri Maurizio Biggi, Gianfranco Ciaglia e Saverio Lanzarini, siano di lieve entità. A tal fine, richiama i pareri medici del Dott. Vincenzo Cilia, allegati sub. doc.ti 4, 5 e 6 all’istanza di arbitrato. In ogni caso, appare curioso, come gli arbitri, Sigg.ri Maurizio Biggi, Gianfranco Ciaglia e Saverio Lanzarini, accompagnati dai Carabinieri al Casello Autostradale alle ore 19,00 circa, siano ritornati a Novara alle ore 23,00 circa, per recarsi contemporaneamente al Pronto Soccorso.
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, si ritiene che, sebbene il comportamento tenuto dalla tifoseria della squadra ospitante sia assolutamente meritevole di censura da parte di questo Organo Giudicante, debba essere considerata la condotta complessiva emersa in sede di arbitrato. Ciò, ovviamente, non sminuisce la gravità dell’accaduto, però, nell’ottica della speciale prevenzione, impone di rideterminare adeguatamente l’entità della sanzione comminata.
L’Organo Giudicante, pertanto, pur riconoscendo la gravità e l’antisportività dei fatti, ritiene le circostanze attenuanti sopra specificate, prevalenti sulle circostanze aggravanti e idonee a giustificare la riduzione della sanzione, con l’annullamento dell’ammenda di € 50.000,00, e dell’ammenda di € 9.000,00, irrogata ai sensi dell’art. 15 del R.G.. Da questo punto di vista, la sanzione della perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare, che viene integralmente confermata, è sanzione idonea anche in ragione del giudizio di disvalore sul fatto accaduto.
Quanto al regolamento delle spese che ineriscono il presente giudizio, l’Organo Giudicante, stante la soccombenza ripartita, esclude che sussista in capo ad alcuna di esse il diritto di ripetere anche soltanto in parte le spese per assistenza difensiva o per diritti dell’Organo Giudicante e della Camera, spese che dunque devono intendersi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M. definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile la domanda di impugnazione della sanzione irrogata al dott. Marco Verdina dalla Commissione Giudicante della F.I.P.;
In parziale riforma della decisione della Commissione Giudicante della F.I.P., in data 21.02.2008, dispone l’annullamento dell’ammenda di € 50.000,00 di commutazione della squalifica del campo di gioco e l’ammenda pecuniaria di € 9.000,00, irrogata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Giustizia della F.I.P.. Ferma restando la squalifica del campo di gioco per cinque giornate;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;
Dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti di arbitrato, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento.
Roma, 9 giugno 2008
F.to Enrico Ingrillì