F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12/06/08 (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale FC Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (già Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA’ AC MILAN SpA E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12/06/08 (235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale FC Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (già Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA’ AC MILAN SpA E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei confronti di: 1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7; 2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16; 3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e 2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 4) società AC MILAN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2 e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1; 6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1; 7) Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti. 8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 9) società FC INTERNAZIONALE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti, FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00) AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00) Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00) Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00) Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)
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