CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 maggio 2008 – A.C. Città di Castello s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 maggio 2008 – A.C. Città di Castello s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Avv. Dario Buzzelli Arbitro Prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro nominato in data 22 aprile 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 10 maggio 2008, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: A.C. Città di Castello s.r.l., in persona del presidente p.t. Rino Peruzzi, con sede in Citta di Castello, viale Europa n. 5, elettivamente domiciliata in Terni, via Barberini n. 10, presso lo studio dell’avv. Massimo Carignani che la rappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente p.t. dr Giancarlo Abete, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell’avv. Mario Gallavotti che la rappresenta e assiste convenuta Fatto e svolgimento del procedimento L’ A.C. Città di Castello s.r.l. ha promosso «istanza di arbitrato» in data 7 aprile 2008 (prot. n. 643) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio perché il Collegio provveda a «A) l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 15/CDN del 15 novembre 2007 e comunicata a mezzo posta il 21 novembre seguente, con cui veniva statuita l’inammissibilità del ricorso proposto dalla A.C. Città di Castello S.r.l. avverso la penalizzazione di 15 punti in classifica, deliberata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria ex C.U. n. 22 del 5 ottobre 2007, in merito al deferimento del Procuratore Federale del 27 agosto 2007 (Prot. N. 345/059pf07-08/SP/ma), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in ordine alle violazioni ascritte al Sig. Massetti Ivano; B) per l’effetto, la declaratoria di ammissibilità del predetto gravame, con conseguente esame del merito; C) all’esito dell’esame medesimo, la declaratoria di integrale annullamento della penalizzazione della A.C. Città di Castello S.r.l. ovvero, in subordine, di congrua e significativa riduzione della stessa; D) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in via gradata, con compensazione delle stesse tra le parti costituite». La C.D.T. presso il Comitato Regionale Umbria aveva riconosciuto la responsabilità di I. Massetti -quale dichiarato «proprietario di quote societarie della A.C. Città di Castello calcio s.r.l.»- per l’inosservanza, in relazione all’art. 52 N.O.I.F., dei doveri di lealtà e probità in dipendenza di più atti elusivi del divieto di trasferimento del c.d. titolo sportivo, così personalmente inibendolo per anni tre, e sanzionando la Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. con la penalizzazione in classifica di 15 punti. Il provvedimento sanzionatorio era stato impugnato presso la C.D.N., che tuttavia ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Quindi, previo esperimento del tentativo di conciliazione, la A.C. Città di Castello s.r.l. ha introdotto la presente controversia arbitrale assumendo, nell’ordine, la «ammissibilità del ricorso proposto dalla A.C. Città di Castello s.r.l. alla Commissione Disciplinare Nazionale»; la «assenza di qualunque responsabilità in capo alla A.C. Città di Castello s.r.l. per le violazioni ascritte al Massetti, per non essere quest’ultimo, all’epoca dei fatti, più tesserato per il sodalizio medesimo»; in via subordinata, la parte attrice fa «richiesta di congrua e sensibile riduzione della [sanzione]». Resiste la F.I.G.C. con «memoria di costituzione» del 14 aprile 2008 (prot. n. 666), la quale ritiene inammissibile la «domanda avversaria» perché «il 21 dicembre 2008 -giorno in cui la parte istante ha trasmesso alla F.I.G.C. la propria istanza di conciliazione- il […] termine di 30 giorni [dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia (a termini dell’art. 5 comma 1 del regolamento della Camera)] era già scaduto». La difesa della F.I.G.C., inoltre, rileva come ricorra nella fattispecie l’ «ulteriore profilo di inammissibilità della domanda avversaria discende[nte] direttamente dal rilievo operato in tal senso dalla C.D.N. con la decisione gravata». Nel merito, infine, la parte convenuta confuta il contrario assunto di parte attrice, allegando «che il signor Massetti ha continuato ad agire, anche successivamente alla pretesa cessione delle quote del marzo 2007, quale titolare del 99% del capitale sociale del Città di Castello»; e, stante che la violazione risulta «pacifica e non contestata dalla difesa avversaria», conclude nel senso che «generiche e non circostanziate appaiono le doglianze avversarie in ordine alla presunta eccessiva afflittività della sanzione comminata». In data 10 maggio 2008 le parti hanno discusso la controversia avanti al Collegio, al quale hanno conferito autorizzazione congiunta perché rendesse noto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del “Regolamento”, il dispositivo, pertanto già pubblicato in pari data, all’esito della conferenza personale degli arbitri. Motivi della decisione 1. E’ preliminare l’esame della questione inerente la denunciata decadenza dall’azione arbitrale per inosservanza dei termini «entro i quali deve essere rivolta istanza di conciliazione alla Camera», secondo l’assunto della difesa della F.I.G.C. L’assunto non è fondato. Il termine disponibile per la proposizione della suddetta istanza, infatti, non può riternersi decorrente, in concreto, dal 15 novembre 2007, «giorno in cui è avvenuta la pubblicazione a cura della F.I.G.C. -con Comunicato Ufficiale n. 15/CDN- della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale»; né il fondamento dell’assunto di parte convenuta può correttamente rinvenirsi nell’art. 2 C.G.S. per cui «i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione». Al contrario, essendo incontroverso che la decisione della C.D.N. è stata «comunicata a mezzo posta il 21 novembre [2007]», è soltanto da quest’ultima data che muoveva il dies a quo del termine di decadenza per la sottoposizione alla Camera dell’istanza di conciliazione che rende ulteriormente proponibile la domanda di arbitrato. Non può essere dubbio - invero- che effetti particolari che dipendono dalla conoscenza di atti pur soggetti a forme di pubblicità generali rimangono dipendenti dalle (altrettanto) particolari forme di partecipazione dell’atto stesso (qual è la comunicazione) che si aggiungono a quelle (pur) generali, come esemplarmente avviene per le parti del giudizio a quo rispetto alla definizione del processo costituzionale donde questo abbia tratto origine: la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale non surroga, per le parti, la comunicazione -alla quale le stesse hanno diritto- dell’evento che, definendo l’incidente, consente di promuovere nuovamente, sotto pena di estinzione, il corso del processo sospeso. Così è stato stabilito che «anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte cost., la pubblicità legale, così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte cost.» (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2616). Non altri che questi principi governano anche la fattispecie adesso sub iudice, talchè deve ritenersi che, a far data dal 21 novembre 2007, il termine di cui all’art. 5 Reg. Camera sia stato osservato dalla istanza di conciliazione della parte interessata, ciò che rimuove la questione impediente sollevata dalla difesa della F.I.G.C. 2. Quest’ultima, per il vero, denuncia che sia anche altra la ragione che impedisce l’esame nel merito della domanda di arbitrato, in particolare sostenendo -per il vero implicitamente- che la dichiarata inammissibilità del procedimento di impugnazione endofederale impedisca di accedere altresì alla presente sede di arbitrato. Come in altro precedente di questa Camera è dato modo di leggere (F.C.D. Raffadali vs F.I.G.C.), «implicato dall’eccezione è l’inquadramento del presente rimedio entro una prospettiva recentemente condivisa anche in sede scientifica, e cioè che, mutatis mutandis, “la posizione della Camera, in sintesi, non è assimilabile a quella della Corte suprema rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali (come impropriamente usa dire etichettandola “Cassazione dello sport” e indebitamente omologandola al “Giudice di ultima istanza” noto, per esempio, in materia di doping), quanto a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”: assimilazione dalla quale discende, per quanto interessa, che il comune presupposto del previo esaurimento dei “ricorsi interni” deve essere inteso nel senso ormai stabilmente acquisito all’ esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non è soddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del ricorso considerato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99, 25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98, 27.4.2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.)». Dunque, in linea di principio, l’eccezione della F.I.G.C. è seria. Sennonchè, l’inammissibilità dichiarata dalla C.D.N., in concreto, è stata malamente pronunciata, vuoi perché il vizio asseritamente rilevato non appare in generale assistito dal presidio della sanzione processuale effettivamente applicata vuoi perché, in particolare, il preteso vizio neppure sussiste. Infatti, da una parte non deriva l’inammissibilità del gravame dalla circostanza (che la C.D.N. definisce «irrituale») che «l’impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare», e ciò in quanto il «dovere» di comunicazione del «reclamo» anche «alla controparte», da adempiere «contestualmente» all’investitura dell’organo giudicante e da intendersi evidentemente cum grano salis, non toglie che sia sempre e solo la manifestazione rivolta all’«organo competente» quella che impedisce la decadenza dal diritto (che altrimenti permane) di conseguire la decisione nel merito dell’impugnazione, tanto più quando -come nella specie non si dubita che anche la comunicazione alla c.d. controparte, finanche anteriore rispetto all’audizione del Giudice, abbia comunque rispettato il termine finale per la proposizione del rimedio. Né, infine, l’inammissibilità dell’impugnazione rivolta alla C.D.N. può dipendere dal rilievo secondo il quale «i reclamanti [I.Massetti A.C. Città di Castello s.r.l.] non [hanno] soddisfatto l’onere della prova su di sé incombente, in ordine al contenuto del plico asseritamente inviato alla Procura». Invero, risulta acquisita agli atti anche del presente procedimento l’ avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 130917676399, spedita in data 8 ottobre 2007 e ricevuta in data 11 ottobre 2007, che soddisfa l’onere incombente sulla parte che ha promosso il contraddittorio, spettando evidentemente al Procuratore federale -e non certo alla C.D.N.- allegare ogni eventuale circostanza relativa al contenuto del plico (incontrovertibilmente) pervenuto. Pertanto, il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni all’ Ordinamento della F.I.G.C. deve, nonostante la pronuncia censoria del comportamento processuale della parte che adesso adisce il Collegio arbitrale, ritenersi integrato per l’erroneità della decisione della C.D.N. 3. Rimosse le questioni litis ingressum impedientes, il Collegio ritiene che nel merito la domanda di arbitrato non abbia fondamento sotto entrambi i profili di denuncia della sanzione irrogata. Sostiene la parte attrice che il sig. I. Massetti «già in data 29.03.2007 aveva ceduto le proprie quote societarie al Sig. Celani Mario e si era dimesso da ogni incarico», sicchè l’A.C. Città di Castello s.r.l. non potrebbe rispondere per le violazioni ascrivibili a soggetti ad essa estranei al tempo dei fatti. Viceversa, sono acquisiti agli atti del procedimento, tra altri, i dati per cui ancora in data 18 agosto 2007 (e cioè in data successiva di mesi al tempo del commesso illecito) il sig. I. Massetti prendeva parte agli atti della Società quale «titolare del 99% delle quote» e comunicazioni ufficiali della A.C. Città di Castello s.r.l. alla stessa F.I.G.C. venivano (in data 3 agosto 2007) dal medesimo sottoscritte in nome de «La proprietà». Tanto premesso, non residua che la verifica di «eccessività e spropositatezza della sanzione» che la parte attrice denuncia in subordine alla reiezione della domanda con la quale si promuove il venir meno della sanzione stessa nell’an. Tuttavia, in punto di quantum, una volta che -come nella fattispecie- il fatto illecito risulti accertato e finanche incontroverso, non può trovare accoglimento la censura riferita al preteso malgoverno della discrezionalità degli organi di giustizia federali che si articoli semplicemente mediante adduzione di casi asseritamente simili e trattati diversamente; così - in concreto- avviene per quello della «Società Lupa Frascati, caso assai più grave ed eclatante di quello oggi in esame», eppure –assertivamente suscettibile di un trattamento sanzionatorio più mite. Invero, come in altri precedenti di questa Camera si ha modo di leggere, non può trovare il favore degli arbitri la denuncia di «disparità di trattamento di situazioni analoghe [quando] i tertia comparationis addotti dalla difesa interessata sono palesemente inutilizzabili (per ragioni di alterità soggettiva degli organi di giustizia e delle parti in causa nonché di alterità oggettiva delle situazioni considerate) al fine di dedurne una manifesta irragionevolezza o abnormità propria del trattamento riservato alla peculiare fattispecie qui soggetta a giudizio». «Dunque, se le ragioni della domanda non sono tali da portare necessariamente alla rideterminazione sanzionatoria […], al Collegio insediato presso la Camera di conciliazione e arbitrato non può essere sollecitato un puro e semplice esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federale attribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno fatto esercizio legittimo e non eccedente i parametri normativi e logici che presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra sovrapposizione valutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi arbitri doverosamente si astengono» (U.S. Tavoleto a.s.d. vs F.I.G.C.). In definitiva, la sanzione applicata è legittima e non inadeguata alla gravità delle condotte cui corrisponde secondo i parametri applicabili in base all’Ordinamento di settore. 4. La soccombenza sulle questioni pregiudiziali della F.I.G.C. giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • dichiara ammissibile la «istanza di arbitrato» della A.C. Città di Castello s.r.l. pervenuta in data 7 aprile 2008, prot. n. 643; • dichiara ammissibile il «reclamo» proposto dalla A.C. Città di Castello s.r.l. avverso la delibera della C.D. territoriale presso il C.R. Umbria di cui al C.U. n. 22 del 5 ottobre 2007; • rigetta la domanda di «declaratoria di integrale annullamento della penalizzazione comminata alla A.C. Città di Castello s.r.l. ovvero, in subordine, di congrua e significativa riduzione della stessa»; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento; • omissis. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 10 maggio 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta Presidente F.to Dario Buzzelli Arbitro F.to Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
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