CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 giugno 2008 – ANTONIO BELFORTI, contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 giugno 2008 – ANTONIO BELFORTI, contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO L’Arbitro Unico Avv. Marcello de Luca Tamajo in data 20 giugno 2008 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: dott. ANTONIO BELFORTI, rapp.to e difeso dall’avv. Enrico Cassì ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Ragusa, via Archimede, 18 -ricorrente- contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del Presidente Federale, prof. Fausto Maifredi, rapp.to e difeso dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Roma al viale delle Milizie, 106 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato prot. n. 0383/08, il dott. Belforti ha dedotto che: - con atto del 12.6.2007, la Procura Federale della FIP lo aveva deferito, unitamente ad altri due tesserati della A.S. Fulgor Basket Fidenza, per aver consentito che alcuni ragazzi del settore giovanile svolgessero attività sportiva senza la necessaria visita medica di controllo; - con provvedimento n. 3/07, la Commissione Giudicante Nazionale ha dichiarato la nullità del suddetto deferimento per difetto di contestazione ed omesso interrogatorio del deferito; - pertanto la Procura Federale ha disposto un supplemento di indagini ed il 17.10.2007 lo ha nuovamente deferito per i medesimi fatti; - con decisione n. 19/07, la Commissione Giudicante Nazionale gli ha comminato la sanzione dell’inibizione per due anni da qualsiasi attività sociale e federale; - in parziale accoglimento del proposto gravame, la Corte Federale, con decisione n. 23 del 7.12.2007, ha ridotto la sanzione ad un anno e sei mesi. Tutto ciò premesso, il dott. Belforti, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha attivato la procedura arbitrale chiedendo, in accoglimento di una serie di eccezioni formal-procedurali, che il provvedimento emesso dalla Corte Federale sia dichiarato illegittimo o nullo; nel merito ha chiesto comunque una drastica riduzione della sanzione inflittagli. Con memoria di costituzione prot. n. 0472/08, la Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver contestato in fatto ed in diritto tutte le doglianze sollevate dal ricorrente, ha concluso per il rigetto dell’istanza perché infondata. All’esito della prima udienza tenutasi in data 15.4.2008, l’Arbitro Unico ha concesso alle parti un termine per il deposito di documenti ed un altro, successivo, per il deposito di memorie, riservandosi di provvedere in ordine alla richiesta del ricorrente avente ad oggetto l’acquisizione del fascicolo dell’intero procedimento disciplinare svoltosi innanzi agli organi di giustizia federali. Con ordinanza del 22.4.2008 l’Arbitro unico ha poi disposto l’acquisizione del suddetto fascicolo invitando la Federazione Italiana Pallacanestro a depositarlo entro la data del 23.5.2008. Con memoria del 6.5.2008, prot. n. 0810, il dott. Belforti ha provveduto al deposito di una copiosa documentazione; con note autorizzate del 22.5.2008, la Federazione Italiana Pallacanestro ha ribadito e precisato le proprie difese depositando altresì il fascicolo del procedimento endofederale; con memoria autorizzata del 23.5.2008, il dott. Belforti ha ribadito e precisato le proprie difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Priva di fondamento è l’eccezione di genericità dell’atto di deferimento. La Procura Federale, infatti, con il predetto atto, ha contestato al dott. Belforti delle precise circostanze di fatto rispetto alle quali la mancata indicazione dei nomi degli atleti minorenni avviati all’attività sportiva senza la prescritta certificazione medica non può ingenerare alcun dubbio o incertezza in ordine alle violazioni normative ascritte al ricorrente, tanto più che l’indagine federale ha preso le mosse dagli esiti delle investigazioni compiute dai NAS di Parma. A fronte di una simile contestazione, dunque, il dott. Belforti è stato messo in condizione di esercitare compiutamente ed adeguatamente le proprie difese sicché non possono dirsi compromessi e neppure semplicemente compressi i diritti e le garanzie della difesa. Ciò è tanto vero che nel procedimento endofederale egli, al di là delle censure di natura meramente formale, ha potuto difendersi esaurientemente anche nel merito dei fatti addebitatigli. 2. Altrettanto infondata è l’eccezione riguardante la tardività del deferimento adottato in data 17.10.2007, vale a dire a distanza di quasi sei mesi dal momento in cui (24.4.2007) la Procura Federale ha avuto conoscenza dei fatti posti a base di esso. Secondo il ricorrente, nell’adottare l’atto di deferimento de quo, la Procura Federale avrebbe violato non solo l’art. 98, 7° comma, del Regolamento di Giustizia, ma anche i principi generali della giustizia federale sanciti dall’art. 41 dello Statuto FIP ed addirittura i Principi di Giustizia Sportiva del CONI (art. 3). Per dimostrare l’infondatezza dell’eccezione di cui trattasi, occorre esaminare le suddette disposizioni: - secondo l’art. 98, 7° comma, del Regolamento di Giustizia “La Procura Federale richiede l’archiviazione o il deferimento dinanzi al giudice competente entro il termine di novanta giorni dall’inizio delle indagini”; - ai sensi dell’art. 41, 4° comma, dello Statuto FIP “La Giustizia Sportiva deve essere rapida, a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni)”. Il successivo 15° comma precisa poi che “Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale”; - l’art. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI stabilisce, tra l’altro, che “La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa”. Orbene, dalla lettura di queste norme emerge chiaramente che nessuna di esse consente di qualificare come “perentorio” il termine di 90 giorni fissato dall’art. 98, 7° comma, del Regolamento di Giustizia. Non quest’ultima, perché il mancato rispetto di tale termine, sotto il profilo processuale, non è sanzionato con la decadenza dalla possibilità di adottare il provvedimento di archiviazione o di deferimento e neppure con la nullità dell’atto eventualmente adottato; non le disposizioni statutarie e del CONI che codificano i principi generali, perché esse contengono delle mere direttive (rapidità dei processi sportivi; limitazione, per quanto possibile, dei termini processuali; garanzia del diritto di difesa) che devono poi tradursi in norme concrete da adottare, rispettivamente, nel Regolamento di Giustizia e nell’ambito dei singoli ordinamenti federali. In ogni caso, alla luce dei principi vigenti in materia processuale, non va dimenticato che sono perentori solo i termini dichiarati espressamente tali dalla legge (art. 152, 2° comma, c.p.c.) nonché quelli per i quali è prevista la sanzione della decadenza per l’ipotesi del loro mancato rispetto (ciò che si ricava da numerose norme del codice di procedura penale). Ora, poiché nel caso di specie, come visto, nessuna di tali condizioni è soddisfatta, il termine previsto dall’art. 98, 7° comma, del Regolamento di Giustizia non può essere considerato perentorio, con la conseguenza che l’eccezione di tardività dell’atto di deferimento non può trovare accoglimento. La conferma della correttezza di tale ragionamento si ricava altresì, ove ancora ve ne fosse bisogno, dall’art. 75 del Regolamento di Giustizia che qualifica espressamente come perentori soltanto “. . . i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi . . .” (1° comma) e ne sanziona l’inosservanza con “l’inammissibilità del reclamo o del ricorso” (4° comma). 3. Appare invece fondata l’eccezione d’incompetenza sollevata dal dott. Belforti. Sotto tale aspetto vengono in rilievo gli artt. 62, 64 e 65 del Regolamento di Giustizia nonché le Disposizioni Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2006/2007; tuttavia, prima di esaminare il contenuto di tali norme, occorre preliminarmente sottolineare la circostanza – allegata in ricorso (cfr. pag. 5) e non contestata - che i campionati giovanili under 13 ed under 14 hanno carattere regionale. L’art. 62, ai commi 1° e 2°, individua, rispettivamente, la competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali (“. . . sono Organi di Giustizia monocratici di primo grado con competenza relativa ai campionati e tornei svolti nell’ambito della propria giurisdizione”) e quella del Giudice Sportivo Nazionale (“. . . è Organo di Giustizia monocratico con competenza relativa ad uno o più Campionati Nazionali”). L’art. 64 precisa poi nel dettaglio le materie di competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali stabilendo, tra l’altro, che essi “ . . . sono competenti . . . ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale . . .”. A sua volta, l’art. 65 indica le materie di competenza del Giudice Sportivo Nazionale che, per l’appunto, “. . . è competente . . . ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati, previsti nel presente Regolamento con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale”. Le Disposizioni Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2006/2007, in relazione ai Campionati Giovanili, stabiliscono che, per tali campionati, la competenza in materia disciplinare è attribuita all’Ufficio di Giustizia Regionale. Il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra menzionate, per le quali, dunque, non è necessario alcun particolare sforzo ermeneutico, consente di affermare che, per quanto riguarda i campionati giovanili, i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei tesserati rientrano nella competenza del Giudice Sportivo dell’Ufficio Tecnico Regionale quale Giudice di primo grado. A confutare tale conclusione non valgono le argomentazioni svolte sul punto dalla FIP secondo cui la competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali sarebbe circoscritta “alle attività e comportamenti connessi o conseguenti all’espletamento delle gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati con esclusione delle funzioni ed attività che precedono l’effettuazione delle gare stesse, quali, nel caso di specie, l’acquisizione della documentazione medica dei tesserati . . .”. Tale affermazione appare arbitraria. Infatti, in assenza di uno specifico ed espresso riscontro normativo in tal senso, non è possibile sostenere che tutte le funzioni e le attività che precedono lo svolgimento delle gare - e, in particolare, l’acquisizione della documentazione medica dei tesserati - esulino dalla competenza del Giudice Sportivo dell’Ufficio Tecnico Regionale. Ed a suffragare la suddetta affermazione della FIP non può valere neppure il richiamo all’art. 62, 1° comma, del Regolamento di Giustizia perché la norma in esame - nell’individuare, in generale, la competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali con riferimento ai campionati e tornei svolti nell’ambito della propria giurisdizione – non introduce alcuna distinzione tra attività e/o condotte connesse allo svolgimento delle gare e quelle prodromiche all’effettuazione delle gare medesime. D’altra parte, allorché il legislatore federale, con formula ampia e generica, ha attribuito ai Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali la competenza ad occuparsi dei “campionati e tornei svolti nell’ambito della propria giurisdizione”, certamente ha voluto devolvergli ogni questione connessa ad essi, e quindi non solo le vicende strettamente collegate allo svolgimento delle gare, ma, com’è ovvio, anche quelle che, pur collocandosi a monte dell’effettuazione della gara perché propedeutiche, non ne possono però essere scisse e trattate a parte. Inoltre, a seguire le argomentazioni della FIP, si finirebbe con l’introdurre nel corpo degli artt. 64 del Regolamento di Giustizia e 65 del Regolamento Organico una “limitazione” della competenza del Giudice Sportivo dell’Ufficio Tecnico Regionale che, invece, non è dato riscontrare nel testo di essi, dato che, come visto, il primo individua con precisione le materie di competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali, escludendo, per quanto riguarda la materia disciplinare soltanto la “radiazione”, mentre il secondo non individua (e quindi neppure limita) alcuna competenza di tali Giudici. Altrettanto errata è, poi, la tesi secondo cui la fattispecie in esame rientrerebbe nella competenza residuale della Commissione Giudicante Nazionale ex art. 66, 3° comma, del Regolamento di Giustizia, laddove è detto che tale Organismo “è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale”. Infatti, ai sensi degli artt. 62 e 64 del Regolamento di Giustizia, la competenza a delibare la materia de qua è stata espressamente assegnata ad altro Organo – e cioè al Giudice Sportivo dell’Ufficio Tecnico Regionale - e quindi deve certamente escludersi la competenza residuale della Commissione Giudicante Nazionale. In virtù delle considerazioni che precedono, poiché il procedimento endofederale è stato celebrato innanzi ad un Giudice incompetente, va dichiarata la nullità di esso e, conseguentemente, annullata la sanzione inflitta al dott. Belforti. L’assorbenza e la decisività dei suddetti rilievi rendono superfluo l’esame del merito. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti in ragione delle questioni decise che rivestono carattere procedurale e non investono il merito della vicenda. P.Q.M. l’ Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sanzione comminata nei confronti del dott. Antonio Belforti; 2) compensa interamente tra le parti le spese legali e pone a carico della Federazione Italiana Pallacanestro il pagamento di spese, diritti ed onorari per il funzionamento della procedura arbitrale che saranno liquidati dalla Camera come da Regolamento. L’Arbitro Unico F.to Marcello de Luca Tamajo
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