CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 maggio 2008 – Sig. Stefano Capozucca, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 maggio 2008 – Sig. Stefano Capozucca, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 20 maggio 2008 presso la sede dell’Arbitrato in Roma Ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O Nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2419 del 14 dicembre 2007) promosso da: Sig. Stefano Capozucca, nato a Roma il 1 gennaio 1955 e residente in Biella alla Via Addis Abeba n. 8/7, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2. - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Po n. 9. - resistente – IN FATTO 1. La Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 17/07/2005, ha deferito il Sig. Stefano Capozucca, in qualità di Direttore Sportivo del Genoa Cricket and Football Club S.p.a., alla Commissione Disciplinare della F.I.G.C. presso la Lega Nazionale Professionisti per sentirlo rispondere, unitamente ad altri tesserati, dell’accusa di “violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Genoa – Venezia dell’11/6/2005, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta …con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S., dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”. 2. La Commissione Disciplinare, con C.U. n. 10 del 27/07/2005, avuto riguardo alla qualifica di dirigente e al ruolo avuto nella vicenda, ha ritenuto il sig. Capozucca responsabile della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione per cinque anni ai sensi dell’art. 6, comma 5 e 6, e dell’art. 14, comma 2 C.G.S.. 3. Avverso tale decisione, il Sig. Stefano Capozucca ha presentato tempestivo reclamo avanti alla C.A.F. della F.I.G.C. chiedendone la riforma con annullamento della sanzione ovvero la riduzione della pena. La C.A.F., nella riunione del 05 e 06/08/2005, ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente. 4. Il Sig. Stefano Capozucca ha, quindi, esperito il prescritto tentativo di conciliazione e, in considerazione del suo esito negativo, ha proposto, in data 12 dicembre 2007, istanza di arbitrato, chiedendo a questo Collegio di “annullare o, in subordine, ridurre la sanzione irrogata nei suoi confronti, nei limiti del presofferto, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia”. In data 08 gennaio 2008 si è costituita nel presente arbitrato la F.I.G.C., la quale ha richiesto il rigetto della domanda avversaria. 5. Con ordinanza del 16 maggio 2008 il Collegio Arbitrale ha disposto l’acquisizione in giudizio della documentazione relativa al deferimento del sig. Stefano Capozucca in ordine a fatti successivi all’irrogazione della sanzione. IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiene che l’odierna controversia non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per i quali è stata inflitta al Sig. Capozucca l’inibizione di cinque anni, che devono ritenersi come pacifici. In proposito, infatti, non può trascurarsi che, oltre alle decisioni rese nell’ambito dei procedimenti sportivi, è intervenuta sentenza del Tribunale di Genova, che ha riconosciuto, seppur con condanne ridotte rispetto alle richieste del Pubblico Ministero, la rilevanza penale delle condotte tenute dal Sig. Capozucca in ordine ai fatti per i quali l’odierno ricorrente è stato, dapprima deferito e, poi, condannato dalla Giustizia Sportiva. Di conseguenza, la domanda principale di annullamento della sanzione applicata al sig. Capozucca deve essere rigettata essendo indubbio che l’odierno ricorrente abbia tenuto una condotta meritevole di essere sanzionata. 2. Il Collegio reputa, quindi, di dover limitare la propria indagine alla congruità della sanzione inflitta al sig. Capozucca e alla eventuale, presenza di motivi che consentano di accogliere la domanda subordinata di riduzione della inibizione anche alla luce di quanto emerso nel corso di questo procedimento. Con riguardo al primo profilo, il ricorrente lamentata l’applicazione, nei suoi confronti, dell’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, del C.G.S., prevista nel caso in cui “lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Circostanza, indubbiamente, pacifica atteso che sia la Giustizia sportiva e sia quella togata hanno: (i) accertato l’esistenza di accordi volti ad alterare il risultato della gara Genoa – Venezia in favore della prima delle due società; (ii) che, in virtù di tali accordi, tale partita è stata vinta dal Genoa. In virtù di tale risultato positivo il Genoa conseguì la promozione alla serie superiore. Nel caso che ci occupa, quindi, non può essere revocato in dubbio che il risultato della gara è stato alterato e il vantaggio in classifica conseguito. Coerentemente con la norma, il Giudice sportivo ha applicato l’aggravante in esame. Sotto altro profilo, si deve considerare che nel determinare la pena, il Giudice federale ha tenuto presente che: (i) la pena minima prevista dall’art. 6 C.G.S. per “i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni” (art. 6, comma 5, C.G.S.); (ii) i fatti per i quali il Capozucca è stato sanzionato hanno avuto grandissima rilevanza su tutti i mezzi di telecomunicazione nazionali in quanto il risultato della partita Genoa – Venezia risultava fondamentale per determinare la società avente diritto a partecipare al maggior campionato professionistico organizzato nell’ambito della F.I.G.C.. E’ evidente, allora, l’ampio discredito che l’illecito commesso dal sig. Capozucca, unitamente ad altri soggetti, ha gettato sull’intera F.I.G.C.. In virtù di quanto appena rilevato, il Collegio ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta all’odierno ricorrente sia stata adeguatamente commisurata dai Giudici della F.I.G.C. ai fatti accertati in giudizio. 3. Il Collegio, infine, ritiene di non poter esaminare l’eccezione svolta dalla difesa del ricorrente in ordine alla minor gravità della pena comminata dai Giudici della F.I.G.C. al giocatore Martin Lejsal perché questo Collegio è privo potestas iudicandi in ordine alla posizione del richiamato atleta. 4. In considerazione dell’integrale rigetto delle domande avanzate dal sig. Stefano Capozucca, il Collegio pone a carico del ricorrente le spese di difesa e di funzionamento del Collegio. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: respinge la domanda proposta dal sig. Stefano Capozucca; condanna il Sig. Stefano Capozucca al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C. liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre spese generali, iva e cpa; fermo il vincolo di solidarietà, condanna il sig. Stefano Capozucca al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento; dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera; manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 20 maggio 2008, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale F.to Maurizio Benincasa Arbitro F.to Silvestro Maria Russo Arbitro
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