CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 luglio 2008 – U.S. Massese 1919 Srl, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 luglio 2008 – U.S. Massese 1919 Srl, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Marcello Foschini Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Enrico Ingrillì Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro Avv. Ciro Pellegrino Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Camera”), approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 8.1 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento particolare”) approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 223 del 16 maggio 2006 e ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1336 del 12 luglio 2006 riunito in conferenza personale in data 28 luglio 2008, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1403 del 22 luglio 2008) promosso da: U.S. Massese 1919 Srl, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, anche disgiuntamente, Amministratore Unico, Rag. Nicola Ferrara, e dirigente con potere di firma, Sig. Luca Leone Pagliarini, con sede in Massa (MS), alla Via degli Oliveti n. 110, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna alla Via De’ Marchi 4/2 (tel. 051271927 / fax 051271927 / e.mail avv.grassani@virgilio.it); - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - resistente - 1. Con “Istanza di Arbitrato ex art. 5 del Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico” datata 22 luglio 2008, prot. n. 1403 (la “Domanda di Arbitrato”) la U.S. Massese 1919 Srl (“U.S. Massese” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la deliberazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”, la “Resistente”) dando avvio, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “Camera”), al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento Particolare. 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha agito per: la revoca e/o l’annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio Federale della FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22/A del 18 luglio 2008, con cui veniva deliberata la non ammissione della U.S. Massese al Campionato di Prima Divisione 2008 / 2009, con contestuale ammissione della società stessa al Campionato di Prima Divisione 2008 / 2009. 3. In data 7 luglio 2008 la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con C.U. 2/2008, rendeva noto che, ai sensi dell’art. 8.1 del Regolamento Particolare e fatto salvo che una delle parti manifestasse il proprio dissenso nei termini di cui all’art. 8.2 del Regolamento Particolare, le controversie sottoposte ad arbitrato ai sensi del Regolamento particolare sarebbero state decise dal Collegio Arbitrale nominato nelle persone del Prof. Avv. Marcello Foschini (Presidente), del Prof. Avv. Luigi Fumagalli, del Prof. Avv. Giulio Napolitano, del Prof. Avv. Maurizio Benincasa e dell’Avv. Enrico Ingrillì (Arbitri), rendendo noto che in caso di indisponibilità di un componente della Camera, l’arbitro sarebbe stato individuato tra i seguenti membri supplenti, nell’ordine indicato: Avv. Aurelio Vessichelli e Avv. Ciro Pellegrino. 4. Con memoria datata 24 luglio 2007 la FIGC si è costituita nel procedimento, chiedendo che l’istanza di arbitrato avversaria venisse rigettata perché infondata nel merito. Con condanna della controparte alle spese del procedimento arbitrale. 5. Il 24 luglio 2008 si costituiva il Collegio Arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Marcello Foschini, del Prof. Avv. Maurizio Benincasa, dell’Avv. Enrico Ingrillì, dell’Avv. Aurelio Vessichelli e dell’Avv. Ciro Pellegrino (Arbitri), rispettivamente in sostituzione degli indisponibili Prof. Avv. Luigi Fumagalli e Prof. Avv. Giulio Napolitano. 6. Il Collegio Arbitrale così costituito fissava l’udienza per il giorno 28 luglio 2008 in Roma presso la Sala Riunioni della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, stanza 2.38, Stadio Olimpico, Curva Sud, Gate 23, 2° piano (“sede dell’arbitrato”). 7. Il 28 luglio 2008, presso la sede dell’arbitrato, si svolgeva l’udienza, nella quale le parti preliminarmente dichiaravano di accettare la designazione dell’odierno Collegio Arbitrale e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio arbitrale. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti svolgevano la propria difesa. La Ricorrente si riportava agli atti, illustrava gli argomenti ivi svolti e insisteva per l’accoglimento delle proprie domande. La Resistente contestava le argomentazioni di parte ricorrente, chiedeva la conferma della decisione del Consiglio Federale. Al termine dell’udienze le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio, autorizzando il Collegio Arbitrale ad emettere un lodo in forma sintetica ai sensi del Regolamento Particolare. 8. In data 28 luglio 2008 il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda proposta dalla U.S. Massese sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI 1. In primo luogo il Collegio osserva che la disciplina dettata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il C.U. 93/A del 5 maggio 2008 All. A, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2008 / 2009, diretta alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società, ai controlli e all’assunzione dei conseguenti provvedimenti ad opera del Consiglio Federale, prevede, tra gli altri adempimenti richiesti alle società professionistiche, quelli del ripianamento dell’eventuale carenza patrimoniale mediante finanziamenti infruttiferi da parte di soci o versamenti in conto di futuro capitale o di aumento di capitale: adempimento volto a ristabilire lo stato di equilibrio finanziario. Separatamente da questo adempimento è previsto altro adempimento, a carattere prevalemente giuridico, ex art. 2482 ter cod. civ. in presenza di una situazione patrimoniale di riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero totale perdita del capitale sociale (con l’esigenza di copertura anche delle ulteriori perdite conseguenti all’azzeramento del capitale): tale adempimento si deve realizzare con urgenza mediante un’assemblea straordinaria che conduca alla copertura totale delle perdite, all’azzeramento del capitale e alla conseguente ricostituzione del capitale sociale almeno nei limiti di legge. Come ampiamente noto la norma è posta a tutela dei creditori e dei terzi nei confronti della società che ha perduto in parte o interamente il capitale sociale, in considerazione della garanzia del capitale, pena lo scioglimento della società. 2. Ai sensi del paragrafo VII del C.U. 93/A le società non sono ammesse ai campionati per carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti. A tal fine le società possono presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio Federale il quale deve essere depositato presso la CO.VI.SO.C. entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19: tutti gli adempimenti necessari possono essere integrati entro il termine perentorio del 15 luglio 2008, alle ore 19, per cui una “documentazione depositata successivamente al 15 luglio 2008 ore 19 non può essere presa in considerazione” nell’esame del ricorso. A riguardo il Collegio rileva che la natura perentoria del termine non può essere ormai contestata non solo in ragione della formulazione letterale ed esplicita della norma su indicata, ma anche della sostanziale, sottesa, esigenza che siano certi i tempi del procedimento di ammissione ai fini della tempestiva formazione degli organici dei campionati. D’altro lato la natura del termine quale perentorio è stata riconosciuta sia con sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI 25 gennaio 2007 n. 268, Cons. Stato Sez. VI Ord. Nn. 4824 e 4825 25 settembre 2006), sia del T.A.R. Lazio (Sez. 3^ ter. 6 agosto 2007 n. 3916) e anche da questa Camera (lodo U.S. Triestina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio 5 giugno 2007): giurisprudenza che ha superato il precedente orientamento formatosi negli anni 2002 / 2004 in assenza dell’esplicita fissazione di termine perentorio nelle norme di ammissione ai campionati. 3. Il Collegio sottolinea ancora che non è condivisibile l’argomentazione secondo la quale l’adempimento relativo alla documentazione (da presentarsi contestualmente al ricorso entro il 15 luglio 2008) possa avvenire a mezzo fax. Tale argomentazione contrasta con il tenore letterale del C.U. 93/A che, mentre prevede esplicitamente “il deposito anche mediante fax” di documentazione relativa agli adempimenti di cui ai paragrafi I, III, V e VI, al contrario prevedendo solo il deposito della documentazione da allegare alla proposizione del ricorso (paragrafo VII) non contempla la possibilità che tale adempimento possa avvenire a mezzo fax. E’ evidente, pertanto, che il deposito diretto della documentazione presso la CO.VI.SO.C. costituisca elemento essenziale al fine di rendere possibile il controllo e l’assunzione dei relativi provvedimenti nei termini brevi per l’emanazione del provvedimento del Consiglio Federale. 4. Nella specie risulta agli atti, e il tema non è discusso tra le parti, che la documentazione a supporto del ricorso non è stata depositata ritualmente entro le ore 19 del 15 luglio 2008, ma il deposito stesso è avvenuto alle ore 19:50 del 15 luglio 2008 presso la CO.VI.SO.C. e alle ore 19:25 del 15 luglio 2008 presso la Lega Professionisti Serie C: e, quindi, la doppia documentazione relativa alla fidejussione è stata presentata oltre il termine perentorio, a nulla rilevando le ragioni soggettive del ritardo (cfr. sul punto lodo S.S.C. Venezia SpA e Sig. Arrigo Poletti / Federazione Italiana Giuoco Calcio 19 settembre 2008). 5. Tutte le altre domande ed eccezioni devono ritenersi assorbite. 6. Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese di lite seguono la soccombenza. 7. Tutti I diritti amministrativi versati dalle parti sono, viceversa, incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport P.Q.M. Il Collegio Arbitrale All’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: 1. Rigetta la domanda della U.S. Massese 1919 Srl. 2. Condanna la U.S. Massese 1919 Srl, con il vincolo di solidarietà, al pagamento integrale degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati in € 6.000,00 (seimila/00 euro), oltre spese generali e oneri di legge. 3. Condanna, altresì, la U.S. Massese 1919 Srl al pagamento delle spese di lite in favore della Ricorrente quantificate in € 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre spese generali e oneri accessori. 4. Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 28 luglio 2008. F.to Marcello Foschini F.to Maurizio Benincasa F.to Enrico Ingrillì F.to Aurelio Vessichelli F.to Ciro Pellegrino
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