CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 giugno 2008 – U.S. Ariano Irpino contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale FIGC/LND

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 giugno 2008 – U.S. Ariano Irpino contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale FIGC/LND IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Dario Buzzelli Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 3 giugno 2008 presso la sede dell’arbitrato in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0294 del 19.2.2008) promosso da: U.S. Ariano Irpino, con sede legale in Montella (AV), alla Piazza Bartoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Walter Mauriello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Avellino alla Via Iannacone n. 5 (tel. 082535799/fax 082535799) parte attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231/fax 0685823200/e.mail ghp@ghplex.it); parte convenuta e contro Comitato Regionale FIGC/LND, in persona del p.t., costituitosi quale Lega Nazionale Dilettanti e rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231/fax 0685823200/e.mail ghp@ghplex.it); parte convenuta ****** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. In data 19.6.2008 la U.S. Ariano Irpino (Matricola FIGC n. 57763) con sede in Ariano Irpino (AV) e la A.S.D. Dinamo Montemarano (Matricola FIGC n. 620204) con sede in Montemarano (AV) deliberavano di approvare, ratificando le decisioni assunte dagli organi sociali delle rispettive società, la loro fusione in un'unica, nuova, società denominata Associazione Sportiva dilettantistica “Montella” con sede legale in Montemarano alla via San Francesco n. 271. Il Comitato Regionale Campania Lega Nazionale Dilettanti, al quale veniva presentata la prescritta domanda di fusione, esprimeva parere negativo (v. la relativa domanda di fusione presentata in data 21.6.2007). Detto parere negativo veniva integrato dall’anzidetto Comitato regionale con nota del 3.7.2007 alla quale venivano allegate le comunicazioni datate rispettivamente 7.6.2007, 25.6.2007 e 2.7.2007 con le quali l’assessore allo Sport e alle attività promozionali del Comune di Ariano Irpino rappresentava l’interesse dell’Amministrazione Comunale a mantenere il titolo sportivo, la sede e l’attività dell’Ariano Irpino nell’ambito del proprio territorio. 2. Con missiva della FIGC in data 9 ottobre 2007 veniva comunicato alle società interessate che il Presidente Federale “vista la documentazione acquisita, visto il parere negativo espresso dal Comitato Regionale Campania, non ha approvato la richiesta di fusione”. 3. Con atto depositato in data 19.2.2008 la società di calcio U.S. Ariano Irpino, all’esito infruttuoso della procedura di conciliazione preventivamente attivata, proponeva istanza di arbitrato richiedendo “all’On. Ufficio adito direttamente o per mente dell’ufficio legale, di provvedere alla nomina del Collegio Arbitrale, […] vista l’istanza depositata mezzo fax al CONI il 29.X.2007 finalizzata all’emissione della pronuncia di annullamento del provvedimento della F.I.G.C. emesso in data 9 ottobre 2007 prot. 5.1424/G.C., presenziando per l’effetto all’audizione delle parti coinvolte nella procedura ossia la F.I.G.C. e il Comitato Regionale Campania” (così testualmente la domanda di arbitrato, p.4). Osserva la U.S. Ariano Irpino che la fusione della propria società con la Dinamo Montemarano sarebbe stata legittimamente operata, mentre il provvedimento di diniego della F.I.G.C. non avrebbe tenuto conto di “numerose istanze endoprocedimentali volte a dimostrare la bontà della fusione”, ricalcando semplicemente il parere espresso dal Comitato Regionale Campania, il quale, a sua volta, si sarebbe basato su di un diniego del Comune di Ariano Irpino immotivato e fondato esclusivamente su ragioni politiche. Il provvedimento della F.I.G.C., secondo la società istante, sarebbe inoltre stato emesso per relationem e senza aver escusso la parte interessata; esso sarebbe altresì tardivo, perché emesso con notevole ritardo sull’inizio dei campionati di calcio e perciò foriero di danni economici per la società neocostituita e di danni morali per la collettività locale. Detto diniego, infine, si porrebbe in contrasto con l’autonomia prevista dalla legge per l’ordinamento sportivo. 4. Con memoria depositata in data 28.2.2008 si costituivano la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti i quali deducevano l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza arbitrale. Quanto all’inammissibilità essa discenderebbe, da un lato, dall’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato per la proposizione dell’istanza di conciliazione e, dall’altro, dall’assoluta indeterminatezza di petitum e causa petendi dell’istanza arbitrale, la quale non conterrebbe né le pretese avanzate né le ragioni su cui le stesse si fonderebbero. Relativamente al merito le parti convenute osservano che secondo l’art. 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., il Presidente Federale gode di un margine di discrezionalità nell’approvazione delle operazioni di fusione tra soggetti affiliati alla F.I.G.C. e che tale potere discrezionale, insindacabile in sede arbitrale, sarebbe stato comunque correttamente esercitato dal momento che le norme federali non prevedono alcuna audizione delle parti, mentre la sussistenza dei presupposti della fusione sarebbe smentita dall’opposizione manifestata dal Comune di Ariano Irpino; infine, il ritardo nell’adozione del provvedimento definitivo di diniego sarebbe stato determinato proprio dalle richieste di chiarimenti avanzate dalla società istante rispetto alle quali la F.I.G.C., disponendo un supplemento di indagine, avrebbe dimostrato accortezza e prudenza. 5. All’udienza del 15 aprile 2008, esperito invano il tentativo di conciliazione, e disposta l’acquisizione di documentazione, si procedeva alla discussione, all’esito della quale il Collegio fissava al 24 aprile 2008 termine per il deposito di documenti, al 15 maggio per il deposito di memorie e al 30 maggio 2008 per il deposito di repliche. Le parti, nei termini loro assegnati, depositavano documenti, memorie e repliche MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre preliminarmente esaminare la questione, sollevata dalle parti convenute nella memoria di costituzione e reiterata nelle successive memorie autorizzate, dell’inammissibilità della domanda arbitrale per essere stata l’istanza di conciliazione, propedeutica all’instaurazione del procedimento arbitrale, presentata oltre il termine decadenziale previsto dal Regolamento della Camera. Osservano le predette convenute che l’istanza di conciliazione sarebbe stata avanzata solo in data 15 novembre 2007, allorché l’ufficiale giudiziario ha inviato tale istanza alle altre parti (cfr. Memoria di costituzione della FIGC e LND in data 28.2.2008, p. 2), ovvero in data 12 novembre 2007, giorno della consegna dello stesso atto all’Ufficiale Giudiziario (cfr. Memoria autorizzata della FIGC e LND del 14.5.2008, p. 2), e dunque dopo la scadenza del termine di 30 giorni a far data dal 9 ottobre 2007, giorno in cui la parte istante ha ricevuto via fax la comunicazione del provvedimento di diniego alla fusione, o al più tardi dal 13 ottobre 2007, giorno in cui la stessa comunicazione è giunta all’istante a mezzo raccomandata. Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata nei termini di seguito indicati. Al riguardo occorre premettere che nel Regolamento che disciplina il funzionamento della Camera è previsto, nel Titolo III relativo alla “Funzione conciliativa”, che “il tentativo di conciliazione… è obbligatorio” in funzione non tanto della procedibilità, quanto della stessa “instaurazione di un procedimento arbitrale” (art. 4, comma 5). A tal fine, il successivo art. 5 prevede che “la controversia è sottoposta alla Camera… con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto e dell’atto da cui trae origine la controversia” (comma 1°). E che “La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie (comma 5°). Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, quello appena descritto costituisce “un valido sistema di ‘decadenze stabilite contrattualmente’ (art. 2965 c.c.), per effetto del quale ‘entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia’, quest’ultima (individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l’avveramento di una vera e propria condizione di proponibilità dell’arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché il carattere perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorché sia spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis. c.p.c.], di concepirne l’esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione” (Cfr. Lodo Avella c/FIGC del 27.4.2007). Ciò posto, si osserva come nel caso di specie l’U.S. Ariano Irpino era già incorsa nella decadenza prevista dall’anzidetta norma al momento (12.11.2007) della consegna della domanda di conciliazione all’ufficiale giudiziario ai fini della notifica alle parti convenute (cfr. il timbro di ricezione in atti), atteso che essa parte istante ha avuto conoscenza del provvedimento di diniego alla fusione già in data 9 ottobre, al momento cioè della ricezione del fax contenente la relativa comunicazione (v. documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione delle parti convenute, doc. 1). La trasmissione della predetta comunicazione a mezzo fax, a giudizio del Collegio, vale ad integrare la “conoscenza del fatto o dell’atto” da cui la richiamata disposizione dell’art. 5 comma 1° del Regolamento della Camera fa decorrere il termine decadenziale di 30 giorni per la proposizione dell’istanza di conciliazione. L’U.S. Ariano Irpino, infatti, non ha mai contestato la ricezione del fax né ha negato di aver avuto conoscenza del provvedimento di diniego al momento della ricezione dello stesso fax. Inoltre, non prescrivendo l’art. 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. alcuna specifica modalità per la comunicazione del ripetuto provvedimento di diniego, non vi è ragione per escludere che il fax sia mezzo idoneo di comunicazione. L’utilizzabilità del fax per le comunicazioni tra la Federazione e le società calcistiche risulta anzi dall’espressa previsione del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., che consente l’utilizzo del fax per la trasmissione di ogni atto previsto dal medesimo codice (cfr. art. 38, comma 7°, C.G.S.: “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”). D’altro canto, come ha recentemente osservato il Consiglio di Stato, “il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente …Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova” (Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 4.6.2007, n. 2951). Nella memoria di replica del 30.5.2008 la parte istante osserva tuttavia di aver depositato l’istanza di conciliazione già in data 29 ottobre 2007 e rileva che il richiamato art. 5 del Regolamento della Camera prevede che entro il ricordato termine decadenziale debba essere effettuata la “presentazione” dell’istanza e non la comunicazione alle altre parti. Il rilievo è privo di pregio, poiché omette di considerare la disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 5, che, come già ricordato, prevede che la parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, deve inviare copia della propria istanza di conciliazione alla controparte nonché alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottoporre alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie. Ne segue che il semplice deposito dell’istanza, senza la previa comunicazione alle altre parti nel termine prescritto, non impedisce la decadenza di cui alla ricordata norma. Né vale richiamare in contrario, come fa la parte istante nella memoria di replica, la disciplina della conversione dell’atto di cui all’art. 159 c.p.c.. Il Regolamento della Camera stabilisce infatti un vero e proprio sistema di decadenza contrattuale, di natura sostanziale e non processuale. L’unico atto che impedisce tale decadenza è, per l’appunto, la presentazione dell’istanza di conciliazione con le modalità e i termini previsti dal Regolamento (cfr. in proposito il Lodo Licata/F.I.P. del 16.11.2007, che richiama il citato Lodo Avella/F.I.G.C. 27.4.2007). 2. I rilievi superiori assorbono le ulteriori questioni preliminari e, naturalmente, quelle integranti il merito della domanda di arbitrato. 3. In considerazione della natura non di merito della statuizione, il Collegio dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva. 4. Il Collegio dispone, altresì, che le parti costituite sono tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio, all’unanimità definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: dichiara improcedibile la domanda presentata dalla U.S. Ariano Irpino; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per eventuale assistenza difensiva; dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’arbitrato in data 3 giugno 2008. Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell’art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Dario Buzzelli F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Silvestro Maria Russo
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