CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 giugno 2008 – F.C. Bolzano Bozen 96, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Professionisti Serie C
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 30 giugno 2008 – F.C. Bolzano Bozen 96, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Professionisti Serie C
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto da
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale
Prof. Fulco Lanchester Arbitro
Prof. Avv. Learco Saporito Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 30 giugno 2008 presso la sede dell’Arbitrato in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0003 del 02 gennaio 2008) promosso da:
F.C. Bolzano Bozen 96, in persona del suo presidente, sig. Franco Murano, con sede legale in Bolzano, Viale Trieste 19, c/o Campo “M. Druso”, rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Knering di Bolzano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bolzano, via Carducci n. 13.
- ricorrente -
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, via Po n. 9.
resistente –
e nei confronti della Lega Professionisti Serie C, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 40.
IN FATTO
1. La vicenda trova origine nell’emanazione di tre provvedimenti, rispettivamente adottati dal Consiglio Federale, dal Presidente della F.I.G.C. e dal Presidente della LPSC (Lega Professionisti Serie C).
2. Il primo dei suddetti provvedimenti consiste in una delibera adottata dal Consiglio Federale in data 21 settembre 2007, attraverso la quale è stato conferito al Presidente della F.I.G.C. il potere di risolvere, con riguardo alla stagione calcistica 2007/2008, i conflitti insorti per l’individuazione degli impianti presso cui far disputare le gare interne a quelle squadre che non possono utilizzare i campi presenti nei Comuni ove hanno sede le loro società.
3. Il secondo provvedimento consiste proprio nella delibera adottata, in data 27 settembre 2007, dal Presidente della F.I.G.C. Con tale delibera, si stabilisce che, limitatamente alla stagione sportiva 2007/2008, le società iscritte al Campionato di calcio di serie C2 disputeranno le partite interne presso gli impianti sportivi disponibili, agibili e rispondenti ai prefissati requisiti tecnico-strutturali, dalle stesse indicati in sede di iscrizione al Campionato, anche nel caso in cui i predetti impianti non ricadano nel territorio del Comune ove ha sede la società.
4. Il terzo provvedimento consiste, invece, in una delibera adottata, in data 28 settembre 2007, dal Presidente della LPSC, che recepisce sostanzialmente quanto stabilito negli atti precedentemente richiamati.
5. I suddetti provvedimenti sono stati tutti impugnati dalla F.C. Bolzano, in quanto autorizzano la società F.C. Sudtirol a disputare le proprie gare interne, nel corso del Campionato di serie C2 2007/2008, all’interno dell’impianto “M. Druso” di Bolzano, anziché sul campo sito nel Comune di Bressanone ove ha sede la predetta società.
6. Sussistendo un’evidente connessione sia soggettiva che oggettiva tra i tre reclami proposti innanzi alla Corte di Giustizia Federale, in data 02 ottobre 2007, F.C. Bolzano ha presentato istanza di riunione delle suddette azioni.
7. La Corte di Giustizia Federale ha quindi riunito i procedimenti e, in data 07 novembre 2007, ha rigettato il ricorso per improcedibilità, affermando che il suo sindacato si estende, esclusivamente, alle decisioni ricomprese nell’art. 31 del Codice di Giustizia sportiva.
8. In data 03 dicembre 2007, F.C. Bolzano ha esperito il tentativo di conciliazione e, in considerazione del suo esito negativo, ha proposto istanza di arbitrato, chiedendo a questo Collegio di accertare l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Consiglio Federale, dal Presidente della F.I.G.C. e dal Presidente della LPSC (Lega Professionisti Serie C) nel settembre 2007, con conseguente risarcimento dei danni patiti dalla medesima società ricorrente.
9. Successivamente, si sono costituite, nel presente arbitrato, la LNPSC e la F.I.G.C., le quali hanno contestato integralmente le deduzioni formulate da F.C. Bolzano nell’atto introduttivo del presente arbitrato e hanno richiesto il rigetto della domanda avversaria.
10. All’udienza del 07 marzo 2008 il Collegio concedeva i seguenti termini: a) all’11 aprile 2008, per il deposito di memorie difensive e b) al 21 aprile 2008, per il deposito di memorie di replica.
IN DIRITTO
1. Il Collegio valuta opportuno esaminare, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa della F.I.G.C. Secondo quest’ultima, l’inammissibilità della domanda arbitrale promossa da F.C. Bolzano discenderebbe dalla tardività con la quale la predetta società ha formulato l’istanza di conciliazione propedeutica all’instaurazione del procedimento arbitrale.
Ad avviso del Collegio, tale eccezione non merita di essere accolta.
A tal fine è opportuno considerare che la F.C. Bolzano ha presentato istanza di conciliazione in data 18 ottobre 2007 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei tre provvedimenti impugnati dinanzi al Collegio arbitrale.
L’inammissibilità della domanda di arbitrato proposta da F.C. Bolzano discende, tuttavia, da una diversa circostanza.
F.C. Bolzano ha proposto istanza di conciliazione in pendenza del giudizio dalla medesima promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Sportiva. Sul punto, è opportuno rilevare che l’art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport stabilisce che la Camera può attivare la procedura di conciliazione solo se “siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”. È evidente, dunque, che, nel momento in cui F.C. Bolzano ha deciso di impugnare i richiamati provvedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, ha sostanzialmente ritenuto “non esaurita” la possibilità di ricorrere agli organi interni alla Federazione sportiva. Tale scelta ha, come effetto, quello di privare di efficacia l’istanza di conciliazione, presentata in pendenza del giudizio di impugnazione. In altri termini, le due procedure non possono coesistere, ma l’una deve necessariamente seguire l’altra. Ove, dunque, F.C. Bolzano ha deciso di instaurare un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, non può al contempo formulare istanza di conciliazione, ma necessariamente attendere la decisone dell’organo adito interno alla Federazione prima di proporre davanti a questa Camera un’istanza di conciliazione.
In seguito alla conclusione del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, F.C. Bolzano avrebbe dovuto presentare una nuova istanza di conciliazione avente a oggetto l’impugnazione del provvedimento emesso dalla medesima Corte. Tale scelta non è stata adottata e, pertanto, l’unica istanza di conciliazione presentata da F.C. Bolzano, seppure tempestiva con riguardo ai provvedimenti che parte ricorrente ha ritenuto di impugnare, non può essere considerata valida ai fini dell’instaurazione del presente procedimento arbitrale. Come già affermato, infatti, l’istanza di conciliazione del 18 ottobre 2007 è stata presentata in pendenza di un giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Giustizia Federale e, quindi, in palese violazione con il disposto di cui all’art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
2. L’inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte.
3. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente le spese di difesa e di funzionamento del Collegio.
PQM
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
dichiara inammissibili le domande formulate da F.C. Bolzano Bozen 96; dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di difesa e di assistenza;
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 30 giugno 2008, e sottoscritto in numero quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale
F.to Fulco Lanchester Arbitro
F.to Learco Saporito Arbitro