F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Giovanni Antonio CARTA / A.C. VIDDALBESE ( 169/78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all. Giovanni Antonio CARTA / A.C. VIDDALBESE ( 169/78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante Carta Giovanni Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 3062008 chiedeva il riconoscimento del credito residuo di € 2300,00 quale premio di tesseramento, oltre interessi, nei confronti della AC Viddalbese partecipante al campionato di 2^ CTG Comitato Regionale Sardegna stagione sportiva 20072008, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 2682007 e regolarmente depositata presso il C.R. Sardegna L.N.D. Lo stesso comunicava di essere stato esonerato con lettera a firma del presidente in data 25102007. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 1072008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Sardegna la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. Il Collegio esaminati gli atti in suo possesso ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la società AC Viddalbese nulla ha contro dedotto,pertanto dovrà rifondere al Carta Giovanni Antonio la somma non percepita di € 2300,00 quale premio di tesseramento stagione 20072008. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Carta Giovanni Antonio e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società AC Viddalbese di corrispondere la somma di € 2300,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi maturati per € 69,00 per un ammontare complessivo di € 2369,00 (duemilatrecentosessantanove0). La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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