F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all. Gioacchino MARANGIO / Pol. D.BOYS B.CALCIO(ex MEDANIA) ( 165/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all. Gioacchino MARANGIO / Pol. D.BOYS B.CALCIO(ex MEDANIA) ( 165/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso proposto in data 30.06.2008, l’allenatore di base Marangio Gioacchino, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società Pol.Boys B.Calcio(ex Medania), il pagamento di €. 1.822,00 per rimborsi spese sostenute per l’attività di allenatore della 1^ squadra per la stagione sportiva 2006/2007. A sostegno di quanto richiesto, il ricorrente allegava copia dell’accordo sottoscritto in data 5.08.2006, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D. - F.I.G.C. che prevedeva la corresponsione di un premio tesseramento di €. 8.000,00, da pagarsi in quattro rate di €. 2.000,00 cadauna, oltre al rimborso spese, così come previsto per legge. Il ricorrente allegava prospetto analitico delle spese sostenute da agosto 2006 ad aprile 2007. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, deduceva in data 21.07.2008, inviando prospetto di rimborso spese per l’anno 2007-2008, controfirmato dal tecnico, sostenendo di non dovere null’altro al ricorrente. Il ricorrente, in data 30.07.2008, ribadisce la fondatezza del suo ricorso evidenziando che quanto comunicato dalla società non può essere preso in considerazione in quanto si riferisce a stagione sportiva diversa da quella in contestazione. Il ricorso proposto dall’allenatore Marangio Gioacchino appare meritevole di accoglimento. Infatti, la Pol. D.Boys B.Calcio non fornisce la prova del pagamento dei rimborso spese sostenuti dal ricorrente, regolarmente pattuiti in scrittura privata del 5.08.2006 e documentati con il ricorso. Vanno, pertanto riconosciuti al ricorrente €. 1.822,00 per rimborso spese viaggi. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Marangio Gioacchino e fa obbligo alla Pol. D.Boys B.Calcio(ex Medania), di corrispondere allo stesso la somma di €. 1.822,00 dovuti per rimborso spese viaggi. Sull’importo sopra citato andranno calcolati gli interessi fino all’affettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S. Il Collegio delibera altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per violazioni alle norme comportamentali previste dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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