F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all. Salvatore BARBIERI / A.S. CASALE Calcio ( 146/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008
VERTENZA: all. Salvatore BARBIERI / A.S. CASALE Calcio
( 146/78 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 29 maggio 2008 l’allenatore dilettante Salvatore Barbieri, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’A.S. Casale Calcio nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale di Serie D.
Nel ricorso il signor Salvatore Barbieri precisa che, con regolare scrittura privata datata 16 ottobre 2007 e depositata presso il competente Comitato Interregionale il 22 ottobre 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 13.000,00 (Tredicimila/00)in otto rate mensili ciascuna di €1.625,00 (milleseicentoventicinque/00) a decorrere dal 30 ottobre 2007 e con termine al 30 maggio 2008. L’allenatore richiede pertanto che gli venga corrisposta la somma di € 1.625,00 (milleseicentoventicinque/00).
Con un ulteriore reclamo del 30 giugno 2008 l’allenatore Salvatore Barbieri ha reiterato la richiesta nei medesimi termini del ricorso precedente. A quest’ultimo documento ha allegato copia dell’accordo economico a suo tempo stipulato nonché copia della lettera con cui si metteva disposizione della società sino alla fine della stagione sportiva 2008, probabilmente a seguito di esonero di cui peraltro non viene fatta mai menzione sia nel ricorso, sia nella successiva documentazione prodotta dal medesimo allenatore e dalla Società.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 18 giugno 2008, ha invitato l’allenatore a notificare il ricorso anche all’A.S. Casale Calcio. Il medesimo Segretario, con richiesta dell’11 settembre 2008, ha invitato la Società eventualmente a controdedurre ed il Comitato Interregionale a trasmettere al Collegio copia dell’accordo economico che è risultato in seguito regolarmente depositato in data 22 ottobre 2007.
In data 16 settembre 2008 l’allenatore Salvatore Barbieri con un terzo ricorso ha chiesto al Collegio arbitrale di annullare i due precedenti ricorsi e ha formulato una nuova domanda di € 3.250,00 (Tremiladuecentocinquanta/00) quale definitivo residuo del premio di tesseramento ancora non percepito.
L’A.S. Casale Calcio, in data 26 settembre 2008 ha replicato affermando di aver già dato € 1.750,00 (Millesettecentocinquanta/00), in data 6 giugno 2008, tramite assegno bancario tratto sull’Istituto Bancario San Paolo di Torino, assegno peraltro regolarmente incassato dal ricorrente in data 10 giugno 2008. Inoltre la Società ha affermato di allegare, nella raccomandata indirizzata all’allenatore, un assegno di € 1.500,00 (Millecinquecento/00) di cui allega fotocopia, ed ha chiesto a quest’ultimo di darne conferma al Collegio per la definitiva conclusione della vertenza.
Alle affermazioni dell’A.S. Casale Calcio il signor Salvatore Barbieri replica confermando la ricezione dell’assegno di € 1.500,00, mentre, pur ammettendo di aver a suo tempo incassato l’assegno di € 1.750,00, afferma che quest’ultimo non faceva parte dell’accordo economico stipulato con l’A.S. Casale Calcio, ma derivava da altri rapporti personali; il tutto sarebbe confermato dal fatto che non gli era stata richiesta alcuna firma per ricevuta e che il pagamento non era avvenuto nella sede sociale come invece era sempre avvenuto nei precedenti pagamenti. Di conseguenza l’allenatore reitera la richiesta del saldo di quanto a suo tempo pattuito nell’accordo economico e più precisamente adesso ammontante ad € 1.750,00 (Millesettecentocinquanta/00) oltre interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che l’A.S. Casale Calcio nulla ha ritenuto di controdedurre alle ultime affermazioni dell’allenatore Salvatore Barbieri, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S. Casale Calcio di corrispondere all’allenatore Salvatore Barbieri la somma di € 1.750,00 (Millesettecentocinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 22,00 (Ventidue/00) per complessivi € 1.772,00 (Millesecentosettantadue/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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