F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA : A.S.D. CHIARAVALLE / all. GIULIANO ROSO ( 103/78 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA : A.S.D. CHIARAVALLE / all. GIULIANO ROSO ( 103/78 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 17/03/2008, la società A.S.D. CHIARAVALLE (squadra partecipante al campionatodi prima categoria regionale Calabro), ha adito questo Collegio affinché previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari la risoluzione del contratto per inadempienza, stipulato in data 8/09/07 con l’allenatore GIULIANO ROSO. A sostegno della propria richiesta, la società allega : fogli di presenza tesserati dal 2/01/08 al 14/03/08 ; ricevute pagamenti con assegni ; copia del contratto ; dichiarazioni di due atleti Melate Giuseppe e Daniele Alexander, attestanti le assenze dell’allena- tore nei giorni contestati dalla società. La Segreteria di questo Collegio con nota del 26/03/08, invitava , ove lo ritenesse opportuno, l’alle- natore ad inviare le proprie controdeduzioni e contemporaneamente, chiedeva al C.R. Calabria LND conferma dell’avvenuto deposito dell’accordo economico, che veniva prontamente confermato nel suo deposito in data 27/03/08. Tale contratto, prevedeva un compenso lordo annuo di € 6500,00, di pagarsi al signor ROSO alle seguenti scadenze: 30/09/07 € 2000,00 ; 30/12/07 € 1500,00 ; 28/02/08 € 1500,00 ; 30/04/08 € 1500,00 . In data 14/07/08, l’allenatore in riferimento alla nota inviata dal presidente dell’A.S.D. CHIARA- VALLE, dichiarava che le affermazioni di quest’ultimo, risultano non veritiere e offensive. Infatti, secondo il signor ROSO la documentazione presentata è inattendibile e da questa si evince che qualora fosse vera, l’allenatore dirigeva quattro allenamenti anziché tre come da contratto. D’altronde, sempre secondo il signor ROSO sarebbe impensabile che qualsiasi presidente accettasse un allenatore presente solamente nel 30% delle sedute di allenamento svolte in tre mesi circa di attività. Mentre risulta quantomeno anomalo che tale lagnanza, sia stata avanzata per la prima volta a sei settimane dalla conclusione del campionato con la squadra al secondo posto in classifica. Sempre secondo il signor ROSO, la contesa doveva ricondursi a divergenze di vedute fra l’allenatore e il presidente, culminate con la richiesta di dimissioni. In data 25/09/08, l’allenatore GIULIANO ROSO, ricorreva contro la convenuta A.S.D. CHIARA- VALLE e richiedeva il pagamento residuo di € 3300,00, oltre gli interessi di mora, come da contrat- to stipulato in data 8/09/07, di complessivi € 6500,00, da pagarsi come indicato precedentemente inoltre comunicava, di essere stato esonerato in data 11/03/08. A sostegno della sua richiesta, l’allenatore ha prodotto: copia del contratto; lettera di esonero; ricevuta della racc. inviata alla società. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene di accogliere parzialmente le richieste dell’allenatore, in quanto le argomentazioni dello stesso appaiono del tutto condivisibili, mentre la società convenuta ha dimostrato di aver pagato complessivamente al signor ROSO, solo quattro assegni di cui tre da € 800,00 (n° 3198051206; n° 3198048717; n° 0291) e uno da € 1.000 (n° 3198050891), per complessivi € 3400,00. Pertanto il residuo da pagare all’allenatore è di € 3100,00 più gli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. Inoltre la società, non ha reagito,a tempo debito e con i mezzi consentiti, alle pretese inadempienze addebitate all’allenatore,ma solo innanzi a questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, delibera di fare obbligo alla A.S.D. CHIARAVALLE di pagare la somma complessiva di € 3100,00, oltre agli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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