F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all. Vincenzo DI MARCO / G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI ( 101/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008
VERTENZA: all. Vincenzo DI MARCO / G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI
( 101/78 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 14.03.2008, l’allenatore di 3^ Ctg. Di Marco Vincenzo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società G.S.D. San Giovanni Gemini, il pagamento di €. 3.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008.
Il ricorrente comunicava di essere stato esonerato con comunicazione telefonica dell’11.02.2008.
A dimostrazione di quanto richiesto, il ricorrente allegava copia dell’accordo–tipo, sottoscritto in data 11.08.2007, in cui veniva stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ Squadra, per il Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C.-L.N.D., allo stesso doveva essere corrisposto un premio di tesseramento di €. 5.000,00, suddiviso in quattro rate.
La prima rata con scadenza al 1° settembre 2007, di €. 1.500,00; la seconda rata con scadenza al 1° novembre 2007, di €. 1.500,00; la terza rata con scadenza al 1° febbraio 2008, di €. 1.000,00; la quarta rata con scadenza al 1° marzo 2008, di €. 1.000,00.
Il ricorrente, ancora, allegava l’assegno bancario di €. 1.650,00, e la ricevuta sottoscritta dallo stesso con la dicitura: “Ricevo €. 1.650,00 come 1° rateo del contratto stabilito l’11.08.2006 per la stagione sportiva 2007/2008 come tecnico della 1^ Squadra”.
Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, in data 26.03.2008, presso il Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C.-L.N.D., è risultato che il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate, è stato depositato.
La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata a.r. del 4.04.2008, deduceva per il tramite del suo rappresentante legale sostenendo che il ricorrente Di Marco il 13.02.2008 abbandonava ingiustificatamente la squadra non partecipando alle gare ufficiali del 13.02.2008, del 17.02.2008, del 24.02.2008, nè conducendo allenamenti settimanali e non ha mai fatto pervenire dimissioni scritte.
Ancora, il legale rappresentante della G.S.D. San Giovanni Germini comunicava che, in data 28.02.2008, ai sensi del protocollo di intesa con l’A.I.A.C., avviava la procedura di cui all’art. 44, punto 1 del Regolamento della L.N.D., con la segnalazione alla Procura Federale e notificando il tutto anche al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’A.I.A.C., al Comitato Regionale Sicilia ed all’allenatore ricorrente.
Comunicava, altresì che al momento non sono pervenuti gli esiti di quanto segnalato.
Inoltre, comunicava che le richieste dell’allenatore Di Marco sono del tutto pretestuose ed infondate e, per certi versi anche con tenore diffamatorio; per la qual cosa la Società si riserva di richiedere al Presidente Federale le autorizzazioni ad adire le vie legali nei confronti del Di Marco.
Comunicava, altresì, la corresponsione di €. 1.650,00 al ricorrente, la corresponsione di un assegno n. 07295381113/05 di €. 2.000,00, la cui copia sarà inviata nel più breve tempo possibile, la corresponsione di altro assegno n. 0729538117/09 di €. 2.000,00 a garanzia della restante somma pattuita fino al termine della stagione sportiva di cui si chiede la restituzione stante la situazione creatasi.
Tanto premesso, il legale rappresentante chiedeva preliminarmente di sospendere il procedimento innanzi al Collegio Arbitrale fino all’esito delle procedure avviate dalla Società e, comunque, di irrogare le sanzioni disciplinari di rito al Di Marco, nel merito: di rigettare il ricorso dell’allenatore poiché infondato e inammissibile con la restituzione dell’assegno n. 0729538117/09 assolutamente non dovuto; in subordine: di accettare l’effettiva durata della prestazione del Di Marco Vincenzo e rideterminare l’importo dovuto anche in considerazione dei ridotti allenamenti sostenuti dallo stesso con l’abbandono dell’attività il 13.02.2008, in ogni caso di tenere indenne la Società dal corrispondere la parte del premio tesseramento pattuito e non maturato e di conseguenza con la restituzione dell’assegno n. 0729538117/09, assolutamente non dovuto.
Con raccomandata del 15.04.2008, il ricorrente replicava alle controdeduzioni inviate dalla Società, ribadendo quanto già comunicato con il ricorso presentato in data 14.03.2008, sostenendo di non aver abbandonato la squadra a lui affidata per la conduzione tecnica bensì è stato allontanato dalla dirigenza, nonostante l’impegno ed i risultati ottenuti.
Circa i compensi pattuiti con l’accordo sottoscritto l’11.08.2007, l’allenatore ribadisce di aver ricevuto €. 1.650,00 a fronte degli €. 1.500,00 previsti (1° rateo), mentre gli altri ratei non sono stati corrisposti.
Circa le affermazioni del Presidente relativamente a somme versategli a titolo di compensi come stabilito in accordo, l’allenatore affermava che questi sono state corrisposte per anticipazioni fatte per spese occorrenti alla squadra (articoli sportivi , spese per spostamenti e ristorazioni in occasioni di trasferte e simili) e documentate con pezze giustificative che allegava alle controdeduzioni.
Circa l’assegno n. 0729538117/09, del quale il Presidente richiedeva la restituzione, il ricorrente comunicava che gli erano dovute per spese sostenute per la squadra e che, al momento dell’incasso, risultava non coperto. Per tale situazione sono in corso operazioni legali per recupero delle somme di cui sopra.
Il legale rappresentante della G.S.D. San Giovanni Gemini, con nota del 28.04.2008, controdeducendo a quanto comunicato dall’allenatore Di Marco, contestava integralmente le affermazioni del ricorrente ribadendo la corresponsione allo stesso di €. 1.650,00, l’assegno a garanzia di €. 2.000,00 n. 0729538117/09 e l’assegno di €. 2.000,00 n. 07295381113/05, mai disconosciuto dal tecnico ed incassato regolarmente.
Lamentava altresì, l’emissione di provvedimento di ingiunzione a danno della Società per l’assegno di €. 2.000,00 n. 0729538117/09 in violazione alla normativa sportiva e contravvenendo alle norme che prevedono quale Organo di risoluzione delle controversie il Collegio Arbitrale.
Il ricorrente replicava, ancora, alle controdeduzioni del rappresentante delle Società ed insisteva nelle richieste avanzate con la nota del 12.03.2008.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Di Marco Vincenzo è meritevole di parziale accoglimento.
Vanno riconosciuti al ricorrente il pagamento di €. 1.500,00 per il secondo rateo, scaduto il 1° novembre 2007 ed il 3° rateo di €. 1.000,00, scaduto il 1° febbraio 2008.
Non può essere riconosciuto il quarto rateo in quanto l’allenatore Di Marco non ha fornito la prova dell’esonero nè ha fornito la prova di aver comunicato la sua disponibilità fino alla fine della stagione sportiva.
Egli avrebbe dovuto dare comunicazione scritta alla Società dell’esonero verbale e di restare a disposizione della stessa fino alla fine della stagione sportiva.
Di contro, invece, la Società ha dato prova dell’abbandono alla conduzione tecnica dell’allenatore, con l’avvio delle procedure previste dall’art. 44, punto 1, del Regolamento della L.N.D. con la segnalazione alla Procura Federale del comportamento del Tecnico.
Circa l’assegno di €. 2.000,00 n. 0729538117/09 emesso dalla Società in favore dell’allenatore, prescindere dall’aver o meno incassato dal ricorrente, è stato dimostrato dall’allenatore che era dovuto per spese sostenuto dallo stesso per spese per la squadra.
Circa l’assegno di €. 2.000,00, n. 0729538113/05 emesso dal Presidente della Società G.S.D. San Giovanni Gemini, non essendo stato data dimostrazione dell’incasso da parte dell’allenatore, non può essere preso in considerazione.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto e dichiara l’obbligo della G.S.D. San Giovanni Gemini di pagare la somma di €. 2.500,00 a saldo delle sue spettanze.
A tale cifra andranno calcolati gli interessi legali fino all’affettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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