F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA:all.Vincenzo MAIURI / F.C.MATERA ( 96 BIS/67 ) ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA:all.Vincenzo MAIURI / F.C.MATERA ( 96 BIS/67 ) ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 24 giugno 2008 l’allenatore Vincenzo Maiuri,iscritto nei ruoli federali,ha chiesto a questo Collegio di far obbligo al F.C.Matera,con la quale ha stipulato un accordo economico, regolarmente onorato dalla società per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato interregionale,al pagamento del rimborso spese sostenuto,di indennità chilometrica per il percorso giornaliero dalla propria abitazione al campo di Matera,pari alla somma di € 1.242,46. A fondamento di tale richiesta il ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria per calcolare tale pretesa. Interpellata da questo Collegio,la società ha controdedotto affermando,come dimostrato ampiamente dalla documentazione fatta pervenire,che il signor Vincenzo Maturi non percorreva giornalmente il tragitto dall’abitazione allo stadio di Matera,perché era a carico per vitto e alloggio della società.Ricordando inoltre che questo Collegio il data 27 ottobre 2007 ha rigettato il ricorso sopraccitato. Il Collegio,esaminata la documentazione,ritiene il ricorso inammissibile,in quanto manca la sottoscrizione del ricorrente in calce al ricorso,non essendo sufficiente la firma dello stesso come autenticata dal proprio difensore anche in calce al ricorso. La presente delibera è inappellabile.
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