F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA:all.Arrigo BERGAMASCHI / S.S.LEONCELLI A.S.D. ( 32/89 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA:all.Arrigo BERGAMASCHI / S.S.LEONCELLI A.S.D. ( 32/89 ) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso datato 11/8/2008 l'allenatore di base Bergamaschi Arrigo iscritto ai ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. matr.28083 assunto in qualità di allenatore della squadra juniores regionale della S.S.Leocelli A.S.D. partecipante al campionato di categoria regionale,chiede il pagamento di tre mesi agosto/settembre/ottobre 2007 come da scrittura privata datata 31/07/2007 a firma del vicepresidente e legale rappresentante della società signor Ruggeri Gianfranco che prevedeva un premio di tesseramento di euro 5000,00 ripartito in cinque bimestri. In data 3/11/2007 l'allenatore Bergamaschi presentava le proprie dimissioni. Il Collegio riceveva dal C.R. Lombardia raccomandata che asseriva il mancato deposito del contratto economico. Il Collegio vista la documentazione asserisce che l'allenatore non aveva l'obbligo di depositare il contratto economico in quanto la categoria non lo richiede,che la somma scritta sul contratto stesso di euro5000,00 è superiore al massimale della categoria juniores regionale, P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore,prende in considerazione come massimale della categoria la somma di euro3000,00 ed obbliga la S.S.Leoncelli A.S.D. al pagamento delle tre mensilità maturate di euro 300,00 cadauna, più euro 9 di interessi per un totale di euro 909,00. e di segnalare alla Procura Federale sia la S.S.Leoncelli A.S.D. sia l'allenatore Arrigo Bergamaschi per accordi contrattuali superiori ai massimali della categoria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva dei termini,modalità,turele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 del NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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