F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA : all. Silvano FONTOLAN / U.S.D. SEREGNO Calcio srl. ( 23/89 ) ARBITRI sigg. Angelo AGUS / Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA : all. Silvano FONTOLAN / U.S.D. SEREGNO Calcio srl. ( 23/89 ) ARBITRI sigg. Angelo AGUS / Mario ROSSINI Con ricorso del 4/08/08, l’allenatore professionista Silvano FONTOLAN, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto da parte dell’U.S.D. SEREGNO CALCIO srl, partecipante al campionato di Eccellenza girone B del C.R. Lombardia, il pagamento della somma di €3066,00, relativo al saldo del premio tesseramento pattuito, al rimborso spese come specificato al punto 2B, oltre gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente, a fondamento della sua richiesta, allegava copia dell’accordo stipulato in data 6/08/07 regolarmente depositato presso il C.R. Lombardia della F.I.G.C., dove veniva pattuito con il legale rappresentante della società, per la stagione 2007/2008, un premio di tesseramento di € 11500,00 da pagarsi in quattro rate così ripartite: 15/10/07 € 3500,00 ; 15/01/08 € 3000,00 ; 15/03/08 € 2500,00 ; 15/06/08 € 2500,00. Il signor Fontolan, dichiarava di essere stato esonerato in data 11/02/08 con comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata, inoltre dichiarava di aver ricevuto complessivamente € 10900,00 per cui vanta un credito di € 600,00, più € 2466,00 a titolo di rimborso spese documentato con l’all.23/89/4. La società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, lo faceva con raccomandata del 17/10/08, asserendo di essere subentrata alla vecchia società e di non essere a conoscenza delle pendenze economiche richieste dal signor Fontolan e chiede una proroga fino al 15/11/08 per poter acquisire gli atti dalla precedente dirigenza. Il 27/11/08, il ricorrente comunicava di aver ricevuto gli importi rivendicati ed oggetto del contenzioso presso il Collegio Arbitrale e con il documento inviato, rilascia dichiarazione liberatoria nei confronti della società U.S.D. SEREGNO CALCIO srl. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che il signor Fontolan Silvano ha rilasciato formale quietanza liberatoria nei confronti della società U.S.D. SEREGNO CALCIO srl, ritiene che è venuta meno la materia della controversia. P.Q.M. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere
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