F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA:all.Paolo DI LENA / U.S.TERMOLI ( 21/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA:all.Paolo DI LENA / U.S.TERMOLI ( 21/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS Con ricorso del 1°.08.08 l’allenatore di base Paolo Di Lena, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S. Termoli, il pagamento della somma complessiva di € 11.500,00 quale premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2007/08. Il ricorrente, premesso che l’interruzione del rapporto avveniva con licenziamento comunicato con Racc.ta del 9.12.07 a firma del Presidente della Società produceva, oltre a copia della stessa, idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell’avvenuto deposito dell’accordo economico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 11.500,00, valutato anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata , nulla ha controdedotto alla domanda dell’istante. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Paolo Di Lena e la U.S. Termoli, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 11.500,00 oltre interessi nella misura del 3 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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