F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all.Giulio DE FRANCESCO / S.S.D. TORTORA ( 20/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 13 dicembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 80 del 19 dicembre 2008 VERTENZA: all.Giulio DE FRANCESCO / S.S.D. TORTORA ( 20/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 31 luglio 2008 l’allenatore dilettante Giulio De Francesco, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società Sportiva D. Tortora nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria, girone A del Comitato Regionale Calabria. Nel ricorso il signor Giulio De Francesco precisa che, con regolare scrittura privata datata 15 giugno 2007 e depositata presso il competente Comitato Regionale Calabria il 6 settembre 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 5.200,00 (Cinquemiladuecento/00) con le seguenti modalità: 1) Euro 1.300,00 al 30 ottobre 2007; 2) Euro 1.300,00 al 20 dicembre 2007; 3) Euro 1.300,00 al 28 febbraio 2008; 4) Euro 1.300,00 al 15 maggio 2008. Con il reclamo in esame, il signor De Francesco, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente la somma di € 650,00 (Seicentocinquanta/00) chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Sportiva D. Tortora di corrispondergli il saldo dei ratei già scaduti pari ad € 4.550,00 (Quattromilacinquecentocinquanta/00), oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il signor De Francesco ha fatto presente altresì, di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra con lettera dell’11 dicembre 2007. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 29 ottobre 2008 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società Sportiva D. Tortora, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 30 settembre 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società Sportiva D.Tortora di corrispondere all’allenatore Giulio De Francesco la somma di € 4.550,00 (Quattromilacinquecentocinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 57,00 (Cinquantasette/00) per complessivi € 4.607,00 (Quattromilaseicentosette/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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